Cassazione Penale, Sentenza n. 29004/2026 del 30/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per evasione limitatamente all'episodio del 23 luglio 2021, dopo che in primo grado era stato assolto per un distinto episodio del 6 marzo 2021. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse sovrapposto i due fatti, confondendo i dati probatori relativi a episodi diversi: le giustificazioni difensive riferite al marzo 2021 sono state impropriamente utilizzate per valutare il fatto di luglio 2021, mentre su quest'ultimo la motivazione sarebbe rimasta sostanzialmente assente. Ha inoltre dedotto che tale confusione avesse impedito una corretta valutazione del dolo. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento ex officio della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la ricostruzione storica erronea avesse inciso anche sulla valutazione della minima offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato un evidente travisamento della prova da parte della Corte di appello, che aveva sovrapposto due episodi di evasione distinti, quello del 6 marzo 2021 e quello del 23 luglio 2021, confondendo le relative giustificazioni difensive e utilizzando argomenti riferibili al fatto già assolto per valutare il fatto residuo oggetto di condanna. Tale errore ha inficiato sia la ricostruzione oggettiva del fatto sia la valutazione dell'elemento soggettivo. La medesima erronea ricostruzione ha impedito anche di apprezzare correttamente la possibile applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto deve essere valutata sulla base di una corretta ricostruzione della vicenda storica; se il fatto è stato travisato o confuso con altri episodi, non è possibile un apprezzamento attendibile della sua minima offensività.
La decisione concerne il reato di evasione, rispetto al quale la motivazione della sentenza di merito deve riferirsi specificamente al singolo episodio contestato e all'elemento soggettivo relativo a quel fatto, senza confonderlo con altri episodi.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito confonde distinti episodi storici, il travisamento della prova può viziare sia l'accertamento del fatto sia la valutazione del dolo.
- La motivazione che utilizza elementi probatori riferibili a un fatto diverso da quello oggetto di condanna è affetta da illogicità e non consente un controllo effettivo in cassazione.
- In presenza di più episodi contestati, il giudice deve esaminare separatamente ciascun fatto, le relative giustificazioni difensive e il corrispondente elemento soggettivo.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto presuppone una ricostruzione corretta e unitaria del singolo episodio contestato; se la base fattuale è errata, il giudizio ex art. 131-bis c.p. risulta compromesso.
Come è indicizzato
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