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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17653/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per il 2014, contestando che i dividendi fossero assoggettati a IRAP nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 446/1997 (i dividendi sono assunti nella misura del 50%). La ricorrente deduce che tale imposizione viola l'art. 4, par. 1, lett. a) e par. 3 della Direttiva 2011/96/UE (direttiva "madre-figlia") che, secondo la giurisprudenza europea, vieta un'imposizione dei dividendi che ecceda il 5% e vieta qualsiasi prelievo che includa i dividendi nella base imponibile; ne conseguirebbe che l'ulteriore tassazione IRAP costituisce doppia imposizione economica e discrimina in funzione della fonte dei dividendi (nazionali, UE, extra-UE). La ricorrente ha impugnato il rigetto in primo e secondo grado ed ha sollevato questioni sia di diritto UE che costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (nullità per motivazione apparente della sentenza di appello), ritenendo che la Corte di merito non abbia motivato adeguatamente sulle questioni concrete sollevate (in particolare sulla rilevanza dell'IRAP ai fini del limite di imposizione previsto dalla Direttiva) e non abbia esaminato in modo effettivo le argomentazioni della ricorrente né la natura/origine dei dividendi dedotti in causa. La Corte ha altresì richiamato la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Corte di giustizia, 1 agosto 2025, Banca Mediolanum, cause riunite C-92/24-C-94/24) che ha affermato che l'art. 4 della Direttiva 2011/96/UE ostacola una norma nazionale che assoggetti a tassazione, in misura superiore al 5%, dividendi inclusi nella base imponibile anche di imposte non qualificate come "imposte sui redditi". La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, tenendo conto della richiamata giurisprudenza europea e del mutato quadro normativo (legge di bilancio 2026, legge n.199/2025, che ha introdotto l'esclusione del 95% dei dividendi intra-UE dalla base IRAP ove ricorrano i requisiti madre-figlia). La Cassazione ha disposto che la Corte di merito provveda anche sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 7

    Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata ... b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento

    La norma nazionale include i dividendi per il 50% nella base imponibile IRAP per le assicurazioni; tale inclusione è oggetto della doglianza per conflitto con la direttiva madre-figlia quando determina una tassazione complessiva eccedente il 5%.

  • Direttiva 2011/96/UE, art. 4, par. 1 lett. a) e par. 3

    La Corte di giustizia ha interpretato l'art. 4 come vietante qualsiasi imposizione, nello Stato membro della società madre, che includa nella propria base imponibile gli utili percepiti dalla società madre dalle sue figlie in altri Stati membri in misura tale da eccedere la soglia consentita (metodo dell'esenzione con possibile tassazione forfettaria non superiore al 5%).

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 50

    Ha introdotto la rimodulazione dell'IRAP per alcune fattispecie; nel contesto la norma ha contribuito a fissare regole sulla determinazione della base imponibile IRAP richiamate nella decisione.

  • Legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), art. 1, comma 47 e comma relativo all'art. 7 d.lgs. 446/1997

    I dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo "non concorrono a formare il margine di intermediazione ... per il 95 per cento del loro ammontare", al ricorrere delle condizioni del regime madre-figlia

    Il legislatore ha introdotto una deroga coerente con la direttiva per i dividendi intra-UE: esclusione al 95% dalla base IRAP ove ricorrano i requisiti madre-figlia, con applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2025 e previsione di rimborso per i periodi precedenti.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, cause riunite C-92/24-C-94/24 (Banca Mediolanum), 1 agosto 2025

    La Corte di Giustizia ha affermato che l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE si oppone a una normativa nazionale che assoggetti a imposizione, in misura superiore al 5%, dividendi inclusi nella base imponibile di un'imposta che non sia necessariamente qualificata come imposta sul reddito delle società; dunque la direttiva può riguardare anche imposte come l'IRAP.

  • Giurisprudenza CGUE precedente richiamata (es. C-68/15, C-365/16, C-138/07)

    Decisioni richiamate nel tema della portata dell'efficacia diretta della direttiva e del divieto di tassazione eccedente il 5%; nella motivazione di merito sono state citate come precedenti interpretativi della direttiva.

  • T.U.I.R., art. 89

    Norma fiscale interna ricollegata al trattamento fiscale dei dividendi ai fini IRES; evocata nella tesi della ricorrente sulla consumazione della soglia del 5% con l'IRES.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis (richiamato) e art. 38

    Art. 27-bis richiamato per le condizioni madre-figlia; art. 38 (D.P.R. 602/1973) indicato come presidio procedurale per la domanda di rimborso delle quote IRAP assoggettate in via eccedente nei periodi anteriori all'adeguamento normativo.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    Richiamate dalla ricorrente per dedurre violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva causata da trattamenti differenti a seconda della provenienza dei dividendi.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49 e 63

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, per sostenere che un diverso trattamento dei dividendi in funzione della loro origine potrebbe violare tali libertà.

Massime di principio

  • Se una normativa nazionale include i dividendi nella base imponibile di un'imposta, anche se tale imposta non è qualificata come imposta sul reddito delle società, la Direttiva 2011/96/UE (art. 4) può risultare applicabile: la giurisprudenza della CGUE considera rilevante l'effetto economico (doppia imposizione economica), non la sola qualificazione formale dell'imposta.
  • Quando la direttiva si applica, uno Stato membro che abbia adottato il regime dell'esenzione non può assoggettare a tassazione gli utili percepiti dalla società madre dalle sue figlie in altri Stati membri in misura eccedente quella compatibile con la direttiva (nella pratica la soglia massima del 5% come parametrizzata dalla giurisprudenza).
  • Le pronunce europee hanno efficacia erga omnes e devono essere tenute in considerazione dalle corti nazionali: decisioni successive della CGUE (es. Banca Mediolanum) possono cambiare l'esito di questioni analoghe e impongono un nuovo esame di merito alla luce del diritto europeo.
  • In presenza di modifiche legislative nazionali (es. esclusione al 95% per dividendi intra-UE introdotta dalla legge di bilancio 2026), va valutata la portata temporale e la tutela dei diritti pregressi: per i periodi anteriori possono sussistere domande di rimborso secondo le norme procedurali (art. 38 DPR 602/1973).
  • I giudici nazionali devono motivare compiutamente l'esame delle questioni di diritto UE e la rilevanza delle imposte in contestazione; una motivazione generica o apparente comporta cassazione e rinvio per nuovo esame.
  • Nelle controversie su imposizioni riferite a dividendi, è necessario distinguere l'origine dei dividendi (intra-UE, nazionale, extra-UE) e verificare i requisiti del regime madre-figlia, perché l'applicabilità della direttiva e le eventuali incompatibilità possono dipendere da tali elementi.

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