Cassazione Civile, Sentenza n. 17988/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Causa ereditaria concernente la successione testamentaria della sola madre Carmela Bona. La ricorrente (Calogera) chiedeva: nullità di un vitalizio assistenziale istituito dalla de cuius in favore dei figli Grazia e Giovanni; il riconoscimento come donazione di una cessione di quota immobiliare a favore della nipote Sabrina; il computo di somme prelevate dai conti intestati alla defunta e l'imputazione di un legato (€5.000 a D'Auria Mariano) nella porzione di legittima. I resistenti negarono la liberalità della donazione a Sabrina e dedussero che vi fosse una donazione indiretta a favore di Calogera relativa all'acquisto del terreno di Campobello di Licata (atto 27/01/1977) finanziato dalla de cuius. In primo grado il Tribunale ha dichiarato nulla la rendita vitalizia, ha ritenuto valida la donazione a Sabrina, ha escluso la responsabilità per i prelievi bancari e ha quantificato la lesione di legittima reintegrando Calogera mediante attribuzione di quota di terreno e conguagli a carico della stessa. La Corte d'appello ha riformato solo sul punto dell'acquisto in favore di Sabrina riconoscendolo donazione dalla de cuius e ha quindi rideterminato la misura dei conguagli (ridotti a €1.759,72 ciascuno), mantenendo le restanti decisioni del primo giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tre dei quattro motivi di ricorso presentati da Manganello Calogera e D'Auria Mariano (ritenendoli inammissibili o infondati): sono stati rigettati i motivi relativi alla qualificazione giuridica dell'acquisto del 1977 (donazione indiretta), alla esclusione dei prelievi bancari dalla massa ereditaria e all'imputazione del legato di €5.000. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo relativo all'illegittima attribuzione d'ufficio, da parte dei giudici di merito, dell'intero terreno indivisibile a favore della sola Calogera senza che fosse stata avanzata da lei l'apposita istanza prevista dall'art. 720 c.c. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per rinnovare la divisione conformemente al principio previsto dall'art. 720 c.c. La Corte di rinvio liquiderà anche le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamati nella censura relativa alla qualificazione dell'acquisto come donazione indiretta; la Corte di Cassazione rileva che la contestazione era in realtà fondata sulla ricostruzione dei fatti (valutazione di merito) e non su una erronea applicazione della norma in astratto, per cui la censura risulta inammissibile come violazione di legge.
Applicato ratione temporis per escludere l'impugnazione per omesso esame di fatti decisivi in presenza di "doppia conforme" fra primo e secondo grado: quando le questioni di fatto sono state decise con le stesse ragioni nei due gradi, il motivo di cassazione per omesso esame è precluso.
Richiamato in relazione all'imputazione del legato alla porzione di legittima: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui il legato è imputato ex se alla quota ereditaria spettante al beneficiario quando ciò è stato valutato dal giudice del merito.
Principio decisivo nel motivo accolto: l'attribuzione in natura di beni indivisibili nell'ambito della divisione ereditaria presuppone l'istanza esplicita del coerede che ne chieda l'assegnazione; non è legittimo che il giudice attribuisca d'ufficio l'intero bene indivisibile a favore di un coerede che non abbia formulato tale richiesta.
Massime di principio
- L'attribuzione in natura di un bene indivisibile (art. 720 c.c.) richiede sempre l'istanza specifica del coerede interessato: il giudice non può disporre d'ufficio l'assegnazione dell'intero bene a uno dei coeredi senza che questi lo abbia richiesto espressamente.
- Le questioni relative alla qualificazione giuridica di operazioni patrimoniali (donazioni dirette o indirette) sono, in larga misura, valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene principalmente su violazioni di legge o vizi di motivazione, non per rinnovare l'apprezzamento probatorio.
- Quando nei due gradi di merito le stesse questioni di fatto sono decise con le medesime ragioni ("doppia conforme"), è preclusa in sede di legittimità la censura per omesso esame di fatti decisivi (art. 348-ter c.p.c.).
- La imputazione dei legati alla quota di legittima si applica ex se se il giudice ritiene integrati i presupposti (art. 564 c.c.); chi contesta tale imputazione deve proporre censure specifiche e non un generico riproporre dei fatti.
- I prelievi dai conti intestati al de cuius richiedono prove sulla destinazione e sull'impiego delle somme: la semplice materialità dei prelievi non basta a farne gravare automaticamente i coeredi, se risulta che i prelievi sono stati effettuati con il consenso o per le esigenze della titolare.
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