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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17650/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

BNP Paribas chiedeva il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2016 sui dividendi percepiti tramite la succursale italiana (art. 6, comma 1, lett. a) d.lgs. 446/1997 che include i dividendi al 50% nella base IRAP). L'istante sosteneva che tale imposizione fosse illegittima: a) perché la Direttiva 2011/96/UE (cd. madre-figlia) e la giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. C-68/15 e C-365/16) impediscono un prelievo superiore al 5% sui dividendi già tassati a livello IRES; b) perché la direttiva avrebbe efficacia diretta anche rispetto a imposte diverse dall'IRES (come l'IRAP); c) alternativamente, che la normativa nazionale che assoggetta a IRAP dividendi nazionali o extra-UE violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva e i principi UE di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento. I giudici di merito (CTP e CTR Lombardia) respinsero i ricorsi, ritenendo non applicabile la direttiva per analogia e non affrontando compiutamente le questioni prospettate. La Cassazione ha esaminato i motivi di nullità per motivazione apparente e le questioni sostanziali sollevate dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (nullità per motivazione apparente) ritenendo la sentenza della CTR priva di un effettivo e coerente esame delle tesi della ricorrente e dei fatti, in particolare sull'origine dei dividendi e sulla riconducibilità della fattispecie alla direttiva. Ha assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì richiamato la recente giurisprudenza della CGUE (sent. 1.8.2025, Banca Mediolanum) che ha chiarito l'applicabilità dell'art. 4 della direttiva anche a imposte diverse dall'imposta sul reddito, e ha preso atto dell'intervento normativo (legge n.199/2025, c.d. legge di bilancio 2026) che ha introdotto il comma 6-bis all'art. 6 d.lgs. 446/1997 riducendo dal 2026 la rilevanza dei dividendi intra-UE ai fini IRAP del 95% e prevedendo regole di rimborso per i periodi anteriori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a) d.lgs. 446/1997

    per gli intermediari finanziari ... margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi

    La norma fa concorrere i dividendi percepiti da banche e intermediari alla base imponibile IRAP per il 50%; oggetto della censura normativa della ricorrente

  • Direttiva 2011/96/UE (cd. madre-figlia), art. 4, par. 1 e par. 3

    prevede che, nel sistema dell'esenzione, la tassazione a livello della società madre non possa eccedere una quota minima (interprete giurisprudenziale: 5%) dei dividendi

    La Corte ha richiamato l'interpretazione della Direttiva secondo cui uno Stato membro che adotta il regime dell'esenzione deve astenersi dall'assoggettare a imposizione utili percepiti da società figlie in altri Stati membri in misura superiore al limite massimo operativo (giurisprudenza CGUE ha indicato nel 5% la misura massima praticabile)

  • Sentenze CGUE C-68/15 (X) e C-365/16 (AFEP)

    decisioni citate dalla ricorrente che hanno escluso la possibilità di assoggettamento a dividendi di qualsiasi ulteriore prelievo fiscale in misura eccedente il 5%

    Secondo la ricorrente e secondo la Corte di Cassazione (richiamando successiva giurisprudenza) tali pronunce limitano l'imposizione sui dividendi percepiti da società madri UE anche rispetto ad imposte diverse dall'IRES

  • Sentenza CGUE C-138/07

    richiamata dalla ricorrente in tema di efficacia diretta della direttiva

    La ricorrente deduce efficacia diretta della direttiva; la Corte di Cassazione prende atto della giurisprudenza europea che riconosce effetti vincolanti dell'interpretazione della Corte di giustizia

  • Sentenza CGUE 1 agosto 2025, Banca Mediolanum (C-92/24 - C-94/24)

    la Corte ha affermato che l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE osta a una normativa nazionale che consente un'imposizione superiore al 5% sui dividendi percepiti da società madri residenti, anche quando tale imposizione avvenga mediante tributi diversi dall'imposta sui redditi

    La CGUE ha chiarito che la Direttiva impedisce qualsiasi imposizione che includa nella propria base imponibile i dividendi in misura eccedente il limite, a prescindere dalla natura dell'imposta nazionale

  • art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate in relazione al dovere di motivazione delle decisioni amministrativo-tribunali; la Corte ha ritenuto la sentenza di merito affetta da motivazione apparente in violazione di tali disposizioni

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 4 e n.3)

    Fondamento giurisdizionale del ricorso per cassazione per nullità per motivazione apparente (n.4) e per violazione di norme di diritto (n.3); utilizzato nel ricorso dalla ricorrente

  • Legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modifiche all'art. 6 d.lgs. 446/1997, comma 6-bis

    i dividendi provenienti da società residenti o localizzate in altro Stato membro UE o nello Spazio Economico Europeo "non concorrono... per il 95 per cento del loro ammontare" al valore della produzione netta, a determinate condizioni

    Intervento normativo sopravvenuto che riduce la base imponibile IRAP per dividendi intra-UE dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2025 e disciplina il rimborso per i periodi anteriori

  • art. 3 e art. 53 Cost.; artt. 49 e 63 TFUE

    Principi costituzionali (uguaglianza, divieto di doppia imposizione, capacità contributiva) e principi UE (libertà di stabilimento e circolazione dei capitali) invocati dalla ricorrente per le ipotesi di dividendi non coperti dalla direttiva

Massime di principio

  • Se si contesta la tassazione sui dividendi per contrasto con la Direttiva madre-figlia, occorre specificare e fornire prova sull'origine e sulla qualifica dei dividendi (se rientrano nel campo di applicazione della direttiva: dividendi da società figlie UE che soddisfano i requisiti), non limitarsi ad affermazioni generiche
  • La Direttiva 2011/96/UE, secondo la giurisprudenza della CGUE, può impedire un'imposizione eccedente il limite (giurisprudenza recente ha esteso la portata anche a imposte diverse dall'imposta sui redditi), dunque anche tributi come l'IRAP possono essere scrutinati alla luce della Direttiva quando includono i dividendi nella base imponibile
  • In caso di giudizio nazionale, la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile sui punti fattuali e giuridici essenziali (in particolare sulla riconducibilità della fattispecie all'ambito della direttiva) costituisce motivo di annullamento per nullità della decisione e rinvio per nuovo esame
  • Dopo pronunce della CGUE intervenute nel corso del giudizio e/o modifiche legislative nazionali, il giudice nazionale deve tenerne conto: possono mutare sia la valutazione di illegittimità comunitaria sia le conseguenze rimediali (es. rimborso regolato dalla legge di bilancio 2026)
  • Quando la direttiva non si applica (dividendi domestici o extra-UE), le doglianze possono essere sviluppate su base costituzionale o sui principi TFUE (discriminazione, doppia imposizione, libera circolazione), ma l'esito dipende dall'accertamento fattuale e dall'interpretazione giuridica puntuale; pertanto è cruciale argomentare specificamente la discriminazione e la sua irragionevolezza

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