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Sentenza

Sentenza n. 5012/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.

Giustizia amministrativa202511994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza diretta a ottenere la convocazione presso la sede diplomatica e la lavorazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 12 novembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerati il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    La disposizione è utilizzata quale base processuale dell’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio si conclude senza una pronuncia di condanna a provvedere, poiché nel frattempo il procedimento è stato attivato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata del ritardo tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento dell’Amministrazione, ove essa abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze analoghe.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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