Cassazione Penale, Sentenza n. 35006/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la responsabilità per estorsione e violenza privata. Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi: (1) vizio formale relativo alla corretta sottoscrizione delle pagine della sentenza di primo grado (non sollevato in appello); (2) vizio di qualificazione giuridica e motivazione, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziché estorsione; (3) difetto di querela (querela revocata) per il reato di violenza privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione della catena devolutiva (non era stato dedotto in appello). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e/o aspecifico rispetto alla motivazione della Corte d'appello e quindi inammissibile. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la querela è stata revocata, con conseguente estinzione del reato di violenza privata e cancellazione della relativa pena. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla violenza privata (estinto per remissione di querela) e ha rideterminato la pena complessiva in anni 1 e mesi 6 di reclusione e euro 300,00 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 3; art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Art. 606, comma 3: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo formale perché non era stato sollevato in sede di appello (violazione della catena devolutiva). Art. 606, comma 1 lett. b) ed e): gli specifici motivi di cassazione dedotti rientrano tra le ipotesi di violazione di legge e vizio di motivazione valutabili in cassazione, ma devono comunque essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice del merito
art. 591, comma 1, lett. c)
La Corte ha applicato il requisito di specificità previsto dall'art. 591 comma 1 lett. c) per dichiarare inammissibile il motivo che non contrappone efficacemente gli argomenti del ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616
Massime di principio
- Motivi formali non sollevati in appello sono generalmente inammissibili in Cassazione per violazione della catena devolutiva: è fondamentale sollevare tutte le questioni già davanti alla Corte d'appello.
- La Cassazione richiede specificità: un motivo di impugnazione deve confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o che ignorano i rilievi motivazionali del giudice sono inammissibili (art. 591 comma 1 lett. c).
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla ragionevolezza e contestabilità della pretesa: se la pretesa è immaginaria, priva di una possibile base legale o diretta a procurare un profitto ingiusto (soprattutto quando si usa violenza o minaccia su terzi estranei al rapporto obbligatorio) la condotta integra estorsione.
- La remissione di querela per i reati procedibili a querela comporta l'estinzione del reato e l'eliminazione della pena relativa: se la querela viene revocata durante il processo, il reato si estingue e la sentenza relativa va annullata senza rinvio per quella parte.
- In caso di ricorso inammissibile o non fondato, la parte che propone il ricorso può essere condannata alle spese processuali (art. 616), quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni ampie e non specifiche.
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