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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27623/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex militare, cessato dal servizio nell'Aeronautica militare e successivamente assunto nel settore privato, volta a ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi con riduzione dell'onere da versare. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile la disciplina della ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979, con conseguente detrazione degli interessi sulla contribuzione già versata presso la gestione di provenienza e riduzione dell'importo dovuto. L'INPS ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 322 del 1958, dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979 e degli artt. 124, 125 e 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sostenendo che, nel caso di cessazione dal servizio pubblico senza diritto a pensione e successivo passaggio al lavoro privato, opera la costituzione ope legis della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con trasferimento della contribuzione senza interessi, e non la ricongiunzione disciplinata dalla legge n. 29 del 1979. La resistente ha sostenuto la tesi opposta, richiamando la disciplina della ricongiunzione e precedenti favorevoli di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l'originaria domanda dell'assicurato volta a ottenere il calcolo dell'onere di ricongiunzione con detrazione degli interessi nella misura del 4,5% sui contributi trasferiti. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità del quadro normativo e dell'evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • legge 2 aprile 1958, n. 322

    richiamata come base della costituzione ope legis della posizione assicurativa per chi cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione; la Corte la considera distinta dalla ricongiunzione della legge n. 29 del 1979.

  • art. 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29

    la Corte esclude che regoli la fattispecie concreta, perché la ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 non si applica quando operi la speciale costituzione della posizione assicurativa prevista per il personale cessato dal servizio pubblico e transitato al lavoro privato.

  • art. 124 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    norma ritenuta applicabile al caso, in quanto disciplina la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti per il dipendente civile o militare cessato dal servizio senza diritto a pensione, con trasferimento dei contributi senza interessi.

  • art. 125 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    evocato come disciplina del trasferimento dei contributi senza interessi nella fattispecie della costituzione della posizione assicurativa.

  • art. 126 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

    la Corte ne dà un'interpretazione restrittiva: l'espressione "assumano un altro servizio" indica un nuovo rapporto di pubblico impiego, non un rapporto di lavoro privatistico; quindi non esclude la costituzione della posizione assicurativa quando il soggetto passi al settore privato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    fondamento della decisione nel merito dopo la cassazione, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La costituzione della posizione assicurativa prevista per il dipendente civile o militare cessato dal servizio senza diritto a pensione è istituto speciale e autonomo rispetto alla ricongiunzione dei contributi disciplinata dalla legge n. 29 del 1979.
  • Quando il lavoratore cessi dal servizio pubblico e instauri un rapporto di lavoro privato, la disciplina applicabile è quella della costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con trasferimento della contribuzione senza interessi, e non quella della ricongiunzione onerosa con detrazione di interessi.
  • L'espressione normativa "assumano un altro servizio" va interpretata in senso sistematico come riferita a un nuovo rapporto di pubblico impiego; non comprende il passaggio a un rapporto di lavoro privatistico.
  • Se la questione di diritto è integralmente definita e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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