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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29370/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna fondata su un mandato di arresto europeo, deducendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata indicazione nel mandato della natura del titolo originario legittimante il provvedimento (non chiara la valenza processuale o esecutiva) e degli elementi di prova e di identificazione dell'autore dei reati; ha richiesto l'integrazione istruttoria ai sensi dell'art.16 della legge n.69/2005; (2) violazione del contraddittorio per mancata verbalizzazione di dichiarazioni a discarico rese dall'arrestato nell'udienza di convalida, con conseguente nullità dell'udienza di convalida e di quella decisoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il mandato di arresto fosse carente: lo ha qualificato come titolo 'processuale' e ha ritenuto che contenesse gli elementi richiesti dall'art.6, comma 1, lett. e), legge n.69/2005 (descrizione delle circostanze del reato, momento, luogo e grado di partecipazione). Ha inoltre richiamato la modifica normativa (d.lgs. 2/2/2021, n.10) che ha eliminato l'obbligo di allegare la relazione sulle fonti di prova e i "gravi indizi", quindi l'assenza di tali elementi non può più essere motivo di rifiuto. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile e manifestamente infondata: il ricorrente aveva partecipato con difensore e interprete all'udienza di convalida, non aveva sollevato immediatamente contestazione sulle eventuali difformità del verbale (onere che, a pena di decadenza, doveva essere esercitato subito o nell'udienza di decisione). Anche assumendo che il verbale non facesse fede senza querela di falso, l'eventuale nullità sarebbe relativa e soggetta a immediata eccezione. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 2005, n. 69 (art. 6)

    art. 6, comma 1, lettera e)

    Il mandato di arresto europeo deve contenere la descrizione delle circostanze della commissione del reato, includendo momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato; non è più richiesto il riepilogo della relazione sulle fonti di prova e sugli indizi di colpevolezza nella formulazione vigente, per cui la mancanza di tali documenti non costituisce causa di rifiuto

  • decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha rimosso il riferimento ai 'gravi indizi' dall'art. 17 della legge n.69/2005, eliminando così la possibilità di rifiutare l'esecuzione del mandato per la mancata indicazione di tali indizi

  • legge 18 aprile 2005, n. 69 (art. 16)

    Prevede la possibilità di integrazione o richiesta di documentazione da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il mandato conteneva già gli elementi necessari e non fosse necessaria integrazione

  • codice di procedura penale (art. 616)

    In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il proponente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale previsione fissando la somma in euro 3.000

  • legge/ordinamento procedurale (art. 22, comma 5) - adempimenti di cancelleria

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione (direttive alla cancelleria); non incide sulla valutazione di merito della questione

Massime di principio

  • Un mandato di arresto europeo può essere basato su un provvedimento di natura 'processuale' (es. ordinanza di cattura) e ciò è compatibile con l'esecuzione del m.a.e.
  • Nella formulazione vigente della legge n.69/2005 l'assenza di documentazione probatoria dettagliata o di 'gravi indizi' nel mandato non costituisce più, di per sé, motivo legittimo di rifiuto alla consegna; è determinante che il mandato riporti la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione)
  • Le eccezioni relative a difformità o incompletezze del verbale di udienza devono essere sollevate immediatamente al momento dell'atto o al più nell'udienza di decisione; in mancanza si perde la possibilità di dedurle successivamente
  • La nullità del verbale d'udienza, se non assoluta, è di natura relativa e richiede tempestiva eccezione della parte interessata, pena la decadenza
  • In caso di ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile il proponente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; la manifesta inconsistenza delle doglianze può aggravare l'importo

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