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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41827/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP. Il ricorso deduceva, in sintesi: mancata rituale comunicazione al difensore e procuratore speciale della data dell'udienza fissata per la decisione sul reclamo, poiché la PEC ricevuta avrebbe contenuto l'allegato di un diverso procedimento e riguardante altro soggetto; conseguente nullità della comunicazione; erronea dichiarazione di inammissibilità del reclamo; vizio di motivazione per apparenza o manifesta illogicità; violazione dell'art. 111, comma 7, Cost. per difetto di una decisione giurisdizionale effettiva.

La decisione

La Corte non ha esaminato il ricorso come impugnazione ordinaria dell'ordinanza, ma lo ha qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., come istanza di revoca del provvedimento impugnato. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna in diversa composizione per l'ulteriore corso. La decisione richiama il principio secondo cui il provvedimento del giudice sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. non è impugnabile, ma la parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al relativo procedimento può chiedere la revoca al medesimo giudice del reclamo.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    il provvedimento che decide sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione è non impugnabile; se però vi è stato difetto di effettiva partecipazione, è esperibile la richiesta di revoca al medesimo giudice.

  • art. 410 c.p.p.

    norma richiamata per il reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la riqualificazione dell'atto di impugnazione secondo il suo contenuto sostanziale.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    dedotto dalla difesa quale parametro di censura per mancanza di una decisione giurisdizionale effettiva.

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice che decide sul reclamo della persona offesa contro l'archiviazione, previsto dall'art. 410-bis c.p.p., è espressamente non impugnabile.
  • Quando la parte non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di reclamo, il rimedio esperibile non è l'impugnazione ordinaria, ma la richiesta di revoca del provvedimento davanti allo stesso giudice che lo ha emesso.
  • Il giudice di legittimità deve qualificare l'atto secondo il suo contenuto sostanziale e non secondo il nomen iuris attribuito dalla parte, se ciò consente di individuare il rimedio processuale corretto.
  • La mancata effettiva comunicazione dell'udienza o comunque un vizio che abbia impedito la partecipazione al procedimento sul reclamo può essere fatto valere mediante revoca del provvedimento adottato in sede di reclamo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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