Cassazione Penale, Sentenza n. 19078/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto Mario Cianni dal reato previsto dall'art. 75, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (violazione della prescrizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente con persone pregiudicate). La fattispecie contestata riguardava almeno quattro incontri avvenuti tra il 29 gennaio 2018 e il 3 aprile 2018 con sei diversi pregiudicati. La Corte d'appello aveva ritenuto la mancanza del requisito dell'abitualità, ritenendo alcuni incontri casuali soprattutto in ragione della natura pubblica di alcuni luoghi (bar, strada) e della diversità dei soggetti incontrati. Il Procuratore generale ha censurato la motivazione per travisamento logico e errore di diritto, sostenendo che per la configurabilità del reato non è necessaria l'assiduità ma la serialità/abitualità di comportamenti e che la valutazione doveva considerare il ristretto arco temporale, il numero degli incontri, la diversità e la caratura criminale dei soggetti incontrati; ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà: i giudici di merito hanno adottato una valutazione parcellizzata e assertiva privilegiando la natura dei luoghi di alcuni incontri per escluderne la programmazione o l'abitualità, senza valutare il compendio indiziario nel suo insieme (numero di incontri, arco temporale ristretto, modalità e caratura dei soggetti). La Cassazione ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede pluralità e stabilità di contatti (serialità/abitualità) ma che tale accertamento deve derivare da una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi probatori; la motivazione impugnata non ha svolto tale valutazione sufficiente e coerente.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75 comma 1
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Punisce la violazione della prescrizione imposta dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure; la norma richiede, per la sua configurabilità, una 'abitualità' o 'serialità' di comportamenti, ossia plurimi e stabili contatti con pregiudicati.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 8 comma 4
art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato quale disposizione che disciplina la prescrizione imposta dalla misura di prevenzione (la misura di sorveglianza speciale e le relative prescrizioni di non associarsi); funziona da riferimento normativo alla sanzione di cui all'art. 75.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020 (Vurchio); Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017 (Iurlaro); Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017 (Massimino); Sez. 1, n. 27853 del 19/01/2021 (Di Stefano)
La corte ha interpretato la norma precisando che il reato richiede plurimi e stabili contatti; la valutazione della sussistenza dell'abitualità deve tener conto del numero degli incontri, del breve arco temporale, delle modalità (eventuali elementi di programmazione) e della caratura criminale dei soggetti frequentati. La mancanza di preventiva concertazione non esclude di per sé il reato; la prova indiziaria va valutata globalmente e non in modo atomistico.
Massime di principio
- Per configurare la violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare 'abitualità' o 'serialità' di comportamenti: non bastano incontri sporadici o isolati.
- La valutazione dell'abitualità richiede una visione d'insieme degli indizi: numero di incontri, arco temporale in cui avvengono, modalità (eventuali elementi di programmazione), caratura criminale delle persone frequentate e contesto territoriale vanno considerati congiuntamente.
- La natura pubblica del luogo in cui si svolge un incontro (es. bar, strada) non determina automaticamente la casualità dell'incontro; non può essere l'elemento dirimente senza riscontro in altri elementi probatori.
- L'assenza di un accordo preventivo o di 'previa concertazione' è solo uno degli indici e non esclude di per sé la sussistenza dell'abitualità se gli altri elementi convergono in tal senso.
- Il giudice deve evitare valutazioni parcellizzate o assertive: nella prova indiziaria occorre verificare singolarmente la certezza e la valenza dimostrativa degli elementi e poi valutare se, nel loro insieme, superano il ragionevole dubbio.
- In casi di motivazione carente o contraddittoria la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo giudizio, ordinando alla corte di merito di conformarsi ai principi di valutazione indicati.
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