Cassazione Civile, Sentenza n. 21149/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione per applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) per l'enunciazione, nel verbale di assemblea presentato per la registrazione, di un finanziamento infruttifero tra socio e società. Vegitalia deduce che il finanziamento era già stato rinunciato e imputato a versamento in conto futuro aumento di capitale in un precedente verbale di assemblea (con conseguente trasformazione della causa della datio e cessazione degli effetti del finanziamento), per cui l'enunciazione nel successivo verbale non poteva dare luogo a tassazione; in subordine lamenta omissione di pronuncia e ultrapetizione da parte del giudice del gravame e solleva profili relativi all'alternatività IVA/registro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che, quando il finanziamento del socio sia stato previamente rinunciato e imputato a capitale (determinandone l'estinzione e la mutazione della causa della datio), l'enunciazione di tale finanziamento in un verbale presentato per la registrazione non dà luogo all'imposta ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, nel merito, la causa è stata decisa a favore della ricorrente (Vegitalia). Le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 2
L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
La Corte interpreta la norma nel senso che se il finanziamento del socio ha cessato i suoi effetti perché rinunciato e imputato a capitale (mutando la causa della datio), l'enunciazione di quel finanziamento nel verbale non genera imposizione di registro.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 2, n. 3
La norma disciplina l'ambito di applicazione dell'IVA; nella vicenda è stata richiamata in relazione al possibile principio di alternatività IVA/registro, dovendosi valutare se l'operazione rientri comunque nel campo IVA.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
Richiamato in connessione con la materia della registrazione e dell'imposizione sostanziale/strumentale; la Corte rileva che, alla luce della cessazione degli effetti del finanziamento per imputazione a capitale, l'imposta di registro non si applica per enunciazione.
Massime di principio
- Se un finanziamento del socio è stato previamente rinunciato e imputato a capitale (conmutazione della causa della datio), l'enunciazione di quel finanziamento in un verbale presentato per la registrazione non dà luogo all'imposta di registro ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza e sulla sequenza degli atti: deve risultare chiaro e documentato che la rinuncia/imputazione ha determinato l'estinzione del rapporto di mutuo prima che l'enunciazione produca effetti tassabili.
- Se l'utilizzo del finanziamento è parziale (cioè parte del credito resta ancora riferibile a un debito residuo), la tassazione per enunciazione può applicarsi pro quota alla parte residua non imputata a capitale.
- Quando l'operazione abbia caratteristiche riconducibili a prestazioni d'impresa o attività finanziaria (o sia fruttifera e quindi assimilabile a operazioni rilevanti ai fini IVA), occorre considerare il principio di alternatività IVA/registro: verificarne la riconducibilità all'IVA prima di escludere l'alternatività.
- In sede contenziosa il giudice deve esaminare e decidere i motivi e le eccezioni dedotte: eventuali omissioni di pronuncia possono costituire motivo di impugnazione, ma la Corte può assorbire o decidere sul merito quando gli accertamenti fattuali non siano necessari.
- Per evitare contestazioni è consigliabile che la documentazione societaria evidenzi chiaramente il momento e la modalità della rinuncia/imputazione (verbali, delibere e dichiarazioni) così da dimostrare la cessazione degli effetti del finanziamento antecedente rispetto all'enunciazione.
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