Cassazione Civile, Sentenza n. 1296/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società danneggiata)
La controversia
Una società in amministrazione straordinaria aveva ottenuto dal Tribunale di Tortona, con sentenza n. 116 del 2008, l’accoglimento dell’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, con condanna al risarcimento del danno in misura diversa per ciascuno, salvo un convenuto. In sede di registrazione, l’imposta era stata prenotata a debito soltanto per la parte della condanna relativa agli amministratori; per quella riguardante i sindaci era stato invece pagato l’importo di 33.542 euro. La società aveva quindi chiesto il rimborso, sostenendo che anche i fatti riferibili ai sindaci avevano rilevanza penale. L’Agenzia delle entrate aveva respinto l’istanza, osservando anche che il cancelliere aveva richiesto la prenotazione a debito solo parziale e che il cancelliere era l’unico legittimato a formulare tale richiesta. La Commissione tributaria provinciale di Alessandria aveva respinto l’impugnazione del diniego e la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 145/1/13 depositata il 19 novembre 2013, aveva confermato la decisione. La CTR aveva ritenuto sufficiente la motivazione del diniego e non invalidante l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; nel merito, aveva escluso che dalla sentenza civile emergessero fatti costituenti reato addebitabili ai sindaci, distinguendo le loro condotte omissive da quelle commissive degli amministratori e ritenendo che il contributo omissivo dei sindaci potesse essere colposo e non punibile penalmente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, perché il diniego non avrebbe esaminato le ragioni dell’istanza; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto integrabile in giudizio la motivazione originaria del diniego; violazione dell’art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, poiché la prenotazione a debito avrebbe dovuto riguardare la condanna risarcitoria anche nella parte relativa ai sindaci, essendo sufficiente l’oggettiva riconducibilità dei fatti a una fattispecie di reato, indipendentemente dal diverso titolo di responsabilità o dall’esito della condanna per ciascun convenuto.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo, assorbendo il primo e il secondo. Ha chiarito che, ai fini della registrazione a debito prevista dall’art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, rileva l’oggettiva riconducibilità dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria a fatti astrattamente configurabili come reato; non occorre che vi sia stato un processo penale né che tutti i convenuti siano stati condannati sulla base del medesimo titolo di responsabilità. Nel caso concreto, la condanna dei sindaci derivava dall’omessa attivazione per impedire le condotte penalmente rilevanti degli amministratori che avevano condotto al dissesto: la diversità tra condotte commissive e omissive e tra i titoli di responsabilità non giustificava quindi la registrazione solo parzialmente a debito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese di cassazione, liquidate in 4.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986
Ai fini della prenotazione a debito infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili.
La prenotazione a debito è dovuta quando i fatti alla base della domanda risarcitoria siano obiettivamente riconducibili a una fattispecie di reato; non rileva che i convenuti rispondano a diverso titolo o che alcuni siano stati condannati e altri no.
In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 60, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta.
L’imposta prenotata a debito può essere recuperata dall’amministrazione soltanto nei confronti dei convenuti effettivamente condannati al risarcimento, non di quelli per i quali la domanda è stata respinta.
Poichè non sono necessari accertamenti in fatto, nè risultano ulteriori profili controversi, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso in primo grado.
La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto e non residuino profili controversi.
Massime di principio
- La registrazione a debito prevista per le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato si applica anche alle sentenze civili, senza necessità che i fatti abbiano dato luogo a un procedimento penale; è sufficiente che siano astrattamente e obiettivamente riconducibili a una fattispecie di reato.
- Ai fini della prenotazione a debito, rileva la natura oggettiva dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, non il titolo soggettivo di responsabilità attribuito ai singoli convenuti. La registrazione non può essere limitata perché alcuni rispondono per condotte commissive e altri per condotte omissive riferite agli stessi fatti penalmente rilevanti.
- La diversità degli esiti della domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti non esclude la prenotazione a debito; l’imposta prenotata può tuttavia essere recuperata, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltanto nei confronti dei convenuti condannati al risarcimento.
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