Cassazione Civile, Ordinanza n. 11736/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, fondato sull’assunto che la società avesse utilizzato fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione all’acquisto di autovetture da soggetti indicati dall’Ufficio come mere "cartiere". La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo legittimo il comportamento della società per insussistenza dell’elemento soggettivo e, quindi, riconoscendo il diritto alla detrazione IVA. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare principi astratti in materia di operazioni soggettivamente inesistenti senza applicarli alla concreta fattispecie e senza esaminare i fatti allegati dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che, in tema di art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in una motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, e che l’omesso esame di elementi istruttori non basta se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato. Nel caso concreto, la CTR non aveva esaminato le modalità concrete delle operazioni contestate e il compendio indiziario posto a base dell’accertamento, limitandosi a un richiamo generico della giurisprudenza in materia e giungendo a una conclusione non verificabile sulla buona fede della contribuente. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti
La riformulazione della norma consente il sindacato di legittimità solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza, mentre rilevano solo le anomalie motivazionali estreme.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La parte che deduce l’omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulta, oltre al modo e al momento della sua discussione.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio deve rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione, ma solo le anomalie che si risolvono in una motivazione inesistente o apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni o nella motivazione obiettivamente incomprensibile.
- L’omesso esame di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico controverso è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicarlo specificamente, indicare dove il fatto risulti dagli atti, come e quando sia stato discusso tra le parti e spiegare la sua decisività.
- In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione a un’evasione fiscale; il contribuente può contrastare tale prova dimostrando la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile.
- La mera regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o delle fatture non è sufficiente a dimostrare l’effettività dell’operazione quando il sistema fattuale sia connotato da indizi di interposizione fittizia o di soggetti cartiera.
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