Cassazione Penale, Ordinanza n. 08877/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato la ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 del testo unico stupefacenti, deducendo che la sentenza impugnata contenesse un refuso sul dato ponderale della sostanza a lui attribuita; secondo il ricorrente, tale errore avrebbe inciso sulla valutazione giuridica. Con il secondo motivo ha introdotto il tema della continuazione esterna, sostenendo la necessità di riconoscerla, ma la Corte rileva che tale questione era stata trattata dal primo giudice ed era rimasta estranea ai motivi di appello effettivamente devoluti al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una censura non consentita in sede di legittimità, poiché il richiamo al refuso sul peso della sostanza non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, che sostanzialmente riprendeva la motivazione di primo grado sul punto, motivazione ritenuta corretta e non superata dal ricorso. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione un tema di giudizio, la continuazione esterna, non devoluto con l'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti come oggetto della censura difensiva, ma rileva che il supposto refuso sul dato ponderale non incide sulla decisione sostanziale resa dal giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte censure che, pur formalmente riferite a un errore materiale della sentenza, non incidano sulla ratio decidendi della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove che non siano state devolute con i motivi di appello, poiché ciò eccede i limiti del giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al versamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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