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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14043/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'atto di precetto per pagamento di complessivi € 9.967,20 (credito di mantenimento derivante dalla sentenza di separazione/divorzio), con contestuale impugnazione del titolo esecutivo. Il ricorrente deduceva estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento e/o compensazione, contestava l'autenticità di alcune quietanze (alcune prodotte in copia) e metteva in discussione parte degli importi (anche spese di lite). In sede di merito il Tribunale di Latina rigettava l'opposizione condannando il ricorrente al pagamento di € 8.450,00; la Corte d'appello di Roma parzialmente riformò dichiarando la nullità del precetto per l'importo eccedente € 8.450,00. Il ricorrente impugnava la sentenza di appello in Cassazione con sei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (il ricorso non forniva una ricostruzione chiara e completa dei fatti e del percorso processuale, né specificava le circostanze e i documenti a fondamento delle censure) e per mancanza di specificità delle censure (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.). Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese di giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, e va adempiuto l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto per i casi di rigetto/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiede il requisito della esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione: assenza di tale esposizione comporta inammissibilità del ricorso perché la Corte deve avere chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altri atti.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Esige la specificità delle censure nei motivi di ricorso; motivi generici o non sufficientemente dettagliati rendono il ricorso inammissibile.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione (compresa l'opposizione all'atto di precetto), qui richiamata come titolo procedurale dell'opposizione proposta in primo grado.

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod. in legge 18 dicembre 2020 n. 176 (e successive modifiche)

    Norma richiamata per la disciplina della trattazione in pubblica udienza in camera di consiglio (misure emergenziali/organizzazione delle udienze); qui indica la modalità di trattazione adottata dalla Corte.

  • art. 378 c.p.c.

    Previsione relativa al deposito di memorie ex art. 378 c.p.c.; nella vicenda il ricorrente ha depositato memoria di integrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228)

    Norma che prevede, nei casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, l'obbligo del versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per tale versamento.

Massime di principio

  • Per un ricorso in Cassazione è indispensabile una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti e del percorso processuale: indicare le reciproche pretese, i presupposti di fatto, le prove e la tipologia del titolo esecutivo.
  • Specificare con precisione le censure mosse alla decisione impugnata (collegando ogni censura ai punti della sentenza impugnata e ai fatti e documenti che la fondano) per rispettare il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
  • Quando si deduce estinzione dell'obbligazione per pagamento o compensazione, indicare date, importi, destinatari e produrre o descrivere chiaramente le quietanze/versamenti contestati (specificando quali sono in copia e perché ritenute non autentiche).
  • Evitare contraddizioni nell'atto di impugnazione (es. dichiarare importi diversi rispetto a quanto indicato nel titolo o nella sentenza impugnata) perché possono compromettere la chiarezza necessaria per l'ammissibilità.
  • Se si impugna sia l'atto di precetto sia il titolo esecutivo, dettagliare separatamente le censure relative a ciascuno e il rapporto tra esse.
  • Tenere presente le conseguenze processuali ed economiche dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibile ulteriore contributo unificato; quindi curare forma e contenuto del ricorso per evitare esiti sfavorevoli.
  • In fase di impugnazione è utile richiamare espressamente le norme applicate in primo e secondo grado e spiegare in che modo la decisione impugnata le abbia interpretate erroneamente, collegando fatti, prova e diritto.

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