Cassazione Civile, Ordinanza n. 22078/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggeri)
La controversia
Due viaggiatori, rientrando da una vacanza, avevano acquistato due biglietti ferroviari per una tratta internazionale/interoperta di collegamento con cambio a Bologna, al fine di raggiungere Roma nella stessa giornata. Il treno prenotato non era però giunto alla stazione di partenza, costringendoli a riprogrammare il viaggio per il giorno successivo e a sostenere il costo di nuovi biglietti. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta per carenza di prova; in appello la decisione era stata riformata con condanna del gestore ferroviario al rimborso del costo dei biglietti non utilizzati, oltre interessi e spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali sulla preclusione istruttoria e sulla rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l’eccezione era stata correttamente sollevata ma non poteva essere respinta per tardività della produzione documentale; 2) violazione delle norme sul contratto di trasporto e del regolamento europeo sui diritti dei viaggiatori ferroviari, sostenendo di non essere il vettore contrattuale e che la responsabilità dovesse gravare sulle imprese ferroviarie con cui i passeggeri avevano concluso il contratto; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto provati i fatti fondanti la pretesa valorizzando, tra gli elementi probatori, la mancata risposta del legale rappresentante all’interrogatorio formale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la tardiva costituzione della società, avvenuta oltre i termini di preclusione istruttoria, impediva di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in mancanza di elementi già risultanti dagli atti. Ha respinto il secondo motivo osservando che la doglianza riproponeva, in sostanza, la tesi dell’estraneità della società al rapporto, ma il giudice di merito aveva correttamente accertato che non era stata provata né l’effettiva conclusione di un contratto di trasporto con altri vettori né la conoscenza o conoscibilità, da parte dei passeggeri, di un diverso assetto negoziale. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che la mancata risposta all’interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma può essere liberamente valutata insieme a tutti gli altri elementi di prova; nel caso concreto il giudice di appello aveva svolto una valutazione complessiva del compendio probatorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La disposizione non consente di censurare in cassazione una valutazione di merito se il giudice ha considerato l’intero compendio probatorio; la mancata risposta all’interrogatorio formale può essere valutata come elemento di prova, ma non determina automaticamente l’ammissione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la prova va valutata complessivamente dal giudice di merito.
Richiamato come norma sul trasporto, ma il motivo è ritenuto infondato perché la società non ha provato di essere estranea al rapporto di trasporto dedotto.
Richiamato come base della responsabilità contrattuale del vettore; la censura è respinta perché manca la prova del diverso assetto contrattuale invocato dalla ricorrente.
La clausola negoziale del rapporto con altri vettori non è opponibile ai terzi se non è provata la loro conoscenza o conoscibilità.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle preclusioni processuali; la Corte conferma la rilevanza della tardiva costituzione rispetto alle preclusioni istruttorie.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte vi riconosca profili decisivi autonomi.
Nel testo si afferma che la tardiva costituzione oltre i termini di preclusione istruttoria impediva nuove produzioni utili a sostenere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La mancata risposta all’interrogatorio formale non comporta automaticamente confessione, ma attribuisce al giudice la facoltà di ritenere ammessi i fatti, con obbligo di valutarla insieme agli altri elementi di prova.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002
Ricorre il presupposto per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.p.r. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Regolamento (CE) n. 1371/2007, art. 16
Richiamato dalla ricorrente come disciplina dei diritti dei viaggiatori ferroviari, ma la Corte non ne trae un effetto esimente per il gestore convenuto.
Regolamento (CE) n. 1371/2007, art. 18
Richiamato dalla ricorrente come parametro europeo per rimborso/riprotezione, ma la Corte non accoglie la tesi difensiva fondata su tale normativa.
Massime di principio
- La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio solo se emerge dagli atti di causa; non può essere accolta sulla base di allegazioni o documenti tardivamente introdotti oltre le preclusioni istruttorie.
- Chi eccepisce di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio deve fornire la prova del diverso assetto negoziale invocato e della sua opponibilità alla controparte; in mancanza, resta fermo il rapporto così come allegato dagli attori.
- La clausola o l’assetto contrattuale che distribuisce la responsabilità tra più vettori non è opponibile ai passeggeri se non è dimostrata la loro conoscenza o conoscibilità.
- La mancata risposta all’interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma costituisce un elemento che il giudice può valutare insieme a tutte le altre risultanze probatorie.
- La censura in cassazione per violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ammissibile quando mira in realtà a contestare la complessiva valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice di appello.
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