Cassazione Penale, Ordinanza n. 17607/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta una riforma della decisione di merito, che resta ferma quanto alla responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione lamentando l'omesso accertamento dell'inoffensività della condotta ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse ritenersi non punibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure sollecitassero una rivalutazione del merito, mentre la sentenza impugnata aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale, richiamando anche la violazione del divieto di parlare con terze persone.
Norme richiamate
È il reato oggetto della sentenza impugnata, evocato come base della condanna di merito.
La Corte ne richiama il parametro dell'inoffensività della condotta, ma esclude che la censura sul punto possa essere rivalutata in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta esclusa dal giudice di merito con motivazione logica e coerente; la Cassazione non interviene sul merito di tale valutazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sull'assenza di inoffensività della condotta o sulla non concedibilità della particolare tenuità del fatto.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, se in realtà mira a contestare apprezzamenti fattuali già compiuti dal giudice di appello, è inammissibile perché esula dal sindacato della Corte di cassazione.
- Nel reato di evasione, la violazione di specifiche prescrizioni del regime restrittivo può essere valorizzata dal giudice di merito per escludere sia l'inoffensività della condotta sia l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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