Cassazione Penale, Sentenza n. 3920/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per fatti qualificati come peculato (art. 314 c.p. connessi ad altri reati): contestava la mancata riqualificazione in truffa aggravata per avere, secondo la difesa, la disponibilità giuridica delle somme fosse condizionata alla firma del dirigente scolastico; chiedeva inoltre la riduzione della pena per la sua presunta incensuratezza, il concorso di altri soggetti e la tenuità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la qualificazione dei fatti come peculato, ritenendo che l'imputato — quale direttore dei servizi generali e amministrativi — avesse la gestione effettiva e la disponibilità delle somme attraverso la predisposizione e la firma dei mandati, nonostante la necessità formale della controfirma del dirigente scolastico. Ha inoltre respinto la richiesta di riduzione della pena, ritenendo adeguata la valutazione discrezionale dei giudici di merito in presenza della gravità delle condotte e dell'intensità del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicato perché il giudice ha ritenuto che l'imputato avesse la disponibilità e il possesso delle somme per ragione del suo ufficio, avendone predisposto e firmato i mandati; la formalità della controfirma del dirigente non escludeva la disponibilità materiale del denaro.
Richiamato dalla difesa per chiedere la riqualificazione: la Corte ha distinto la truffa aggravata dal peculato, spiegando che la truffa si configura quando l'agente non ha possesso/dispobilità e se lo procura mediante artifici o raggiri, mentre nel caso concreto il possesso era già nella disponibilità dell'imputato.
art. 61 n. 9 cod. pen. (aggravante per abuso di funzioni)
Richiamata nella distinzione tra truffa aggravata e peculato: la giurisprudenza individua l'aggravante quando la truffa si realizza attraverso abuso di funzioni; la Corte ha invece ritenuto prevalente la fattispecie del peculato.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Citato nei quesiti di diritto sollevati nel ricorso; la sentenza considera il concorso di persone valutando ruoli diversi (chi predisponeva e chi formalmente sottoscriveva) senza però escludere la responsabilità di chi aveva la gestione effettiva.
art. 81 cod. pen. (concorso di reati)
Richiamato in relazione alla pluralità di condotte e capi d'imputazione: utilizzato per la determinazione complessiva della responsabilità penale per più reati commessi dall'imputato.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato nella valutazione del giudice di merito e nella conferma in Cassazione: la Corte ha ritenuto congrua la pena scelta dai giudici inferiori in base alla gravità della condotta e all'intensità del dolo.
art. 163 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Citando le norme applicabili in tema di pena, la difesa chiedeva una maggiore considerazione delle circostanze attenuanti (es. incensuratezza); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale dei giudici di merito nel non ampliare le attenuanti.
art. 476 e 479 cod. pen. (falsità materiale e uso di documenti falsi)
Richiamate nella imputazione di falsi mandati di pagamento e di mandati accompagnati da false pezze giustificative; la Corte ha confermato che l'imputato predispose documentazione falsa per appropriarsi delle somme.
Massime di principio
- La distinzione tra peculato e truffa si basa sul possesso o sulla disponibilità del bene: se il pubblico ufficiale/servitore pubblico ha già la disponibilità per ragione d'ufficio si configura peculato; se si procura il possesso tramite artifici, si configura truffa.
- La presenza di procedure formali che richiedono più firme non esclude automaticamente la disponibilità del denaro da parte del funzionario che controlla e predispone gli atti; il controllo materiale e la fase istruttoria sono rilevanti.
- Per ottenere una riqualificazione in truffa, la difesa deve dimostrare l'assenza di effettiva disponibilità da parte dell'agente e l'esistenza di pratiche fraudolente finalizzate a procurarsi il possesso.
- La valutazione della pena da parte dei giudici di merito è discrezionale: in Cassazione non è possibile una rivalutazione libera degli elementi di gravità e delle circostanze, se la motivazione dei giudici è completa e congrua.
- Quando più organi partecipano formalmente all'adozione di un atto amministrativo, la responsabilità per peculato può comunque gravare sul soggetto che materialmente gestisce e dispone delle risorse, anche se altri organi sono stati indotti in errore.
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