Cassazione Civile, Ordinanza n. 09930/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 con cui il Comune di Roma aveva contestato e liquidato una maggiore imposta, negando l’esenzione invocata dall’ente religioso per un immobile destinato ad attività ricettiva qualificata come casa per ferie. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello, invece, la decisione era stata riformata e l’esenzione riconosciuta, ritenendosi integrati sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, anche sulla base della documentazione prodotta dall’ente (certificazione ISTAT, bilancio e prospetto presenze) e del rilievo che i corrispettivi praticati fossero inferiori ai prezzi di mercato. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992, per avere il giudice di merito erroneamente valutato le risultanze istruttorie e riconosciuto l’esenzione; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. e 215 c.p.c., assumendo che la sentenza avesse svalutato le riproduzioni informatiche prodotte dal Comune nonostante il mancato disconoscimento tempestivo e avesse comunque invertito l’onere della prova sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha ribadito che, in materia di esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali, il contribuente ha l’onere di dimostrare in concreto i presupposti dell’agevolazione, cioè sia il requisito soggettivo della non commercialità dell’ente sia il requisito oggettivo che l’attività rientri tra quelle esenti e non sia svolta con modalità commerciali. Ha inoltre affermato che non basta la finalità solidaristica o religiosa dell’attività, perché è necessario verificare se essa sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico; se invece è remunerata, anche se a prezzi inferiori a quelli di mercato, integra comunque attività economica. Sulla base di tali principi ha ritenuto erronea la decisione di appello che aveva valorizzato le finalità sociali e il livello moderato dei corrispettivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011
È invocato in relazione al regime dell’esenzione IMU per gli enti non commerciali.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
Costituisce la norma sull’esenzione ICI/IMU per immobili destinati ad attività esenti svolte da enti non commerciali, che richiede la verifica congiunta del requisito soggettivo e oggettivo.
L’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca.
È richiamato in relazione all’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche prodotte in giudizio.
art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c.
È invocato per sostenere il mancato tempestivo disconoscimento delle riproduzioni informatiche.
art. 53 Cost.
L’esenzione è letta come fatto impeditivo della pretesa impositiva e quindi eccezione rispetto al generale dovere di contribuzione.
Massime di principio
- In tema di esenzione tributaria per immobili di enti non commerciali, il contribuente che invoca l’agevolazione deve provare in giudizio tutti i relativi presupposti, compresi quelli soggettivo e oggettivo, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa fiscale.
- La natura non commerciale dell’ente o la destinazione degli utili a fini solidaristici o religiosi non bastano, da sole, a escludere il carattere economico dell’attività svolta nell’immobile.
- Un’attività è non commerciale ai fini dell’esenzione solo se svolta gratuitamente o dietro un corrispettivo meramente simbolico; la mera applicazione di tariffe inferiori a quelle di mercato non esclude, di per sé, la natura economica dell’attività.
- Nel giudizio tributario, la valutazione della prova deve essere coerente con il riparto dell’onere probatorio: non può essere riconosciuta l’esenzione sulla base di elementi che non dimostrino in modo concreto l’assenza di attività economica.
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