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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01690/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Uno studio associato di notai ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRAP per l'anno 2009, la deduzione dei contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che tali contributi fossero destinati a finalità previdenziali e assistenziali, quindi estranei al processo produttivo e non deducibili dal reddito di lavoro autonomo per difetto di inerenza; aveva inoltre valorizzato il silenzio dell'art. 54 T.U.I.R. sul punto. In cassazione il contribuente ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 10 e 54 T.U.I.R. e degli artt. 12 e 20 della l. n. 220/1991, sostenendo che i contributi non hanno solo funzione previdenziale ma sono anche destinati al funzionamento del Consiglio Nazionale del Notariato e costituiscono spese funzionalmente connesse all'attività professionale, quindi inerenti e deducibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui i contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito professionale. Ha affermato che il concetto di inerenza, rilevante ai fini dell'art. 54 T.U.I.R., non si limita alle spese necessarie per produrre il reddito, ma comprende anche quelle che ne sono conseguenza immediata o che presentano un'intima relazione con l'attività professionale. Ha inoltre escluso che l'art. 10 T.U.I.R. impedisca tale deduzione, poiché opera in via residuale solo quando manchi la deducibilità nella determinazione del singolo reddito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria pretesa tributaria. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 54 T.U.I.R.

    I compensi per l'esercizio di arti e professioni vanno computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; il silenzio della norma non esclude la deducibilità dei contributi obbligatori dei notai, che restano inerenti all'attività professionale.

  • art. 10 T.U.I.R.

    La deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali dal reddito complessivo ha carattere residuale e opera solo quando non sia prevista la deducibilità nella determinazione dei singoli redditi.

  • artt. 12 e 20 l. 27 giugno 1991, n. 220

    Le disposizioni sui contributi dei notai ne individuano anche una destinazione ulteriore al funzionamento del Consiglio Nazionale del Notariato, elemento valorizzato dal ricorrente per sostenere l'inerenza professionale.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il requisito dell'inerenza non va ristretto alle sole spese necessarie alla produzione del reddito, ma comprende anche quelle che costituiscono una conseguenza immediata dell'esercizio professionale o che ad esso sono intimamente connesse.
  • I contributi obbligatori imposti per legge al professionista, se funzionalmente collegati all'attività esercitata, sono deducibili dal reddito professionale anche quando abbiano una finalità previdenziale o assistenziale.
  • L'art. 10 T.U.I.R. opera in via residuale: la deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali è ammessa solo se e nella misura in cui tali contributi non siano già deducibili nella determinazione del singolo reddito.
  • Il silenzio del legislatore in una disposizione fiscale non autorizza, di per sé, a negare la deducibilità di un onere quando la sua inerenza all'attività sia desumibile dalla disciplina sostanziale e dalla struttura del prelievo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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