Ordinanza n. 300/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – del provvedimento del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, recante l’esito degli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2025/2026, adottato in data -OMISSIS- dal Consiglio di Classe in funzione di Commissione esaminatrice (Verbale dello scrutinio, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) e comunicato con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la ricorrente è stata dichiarata “NON AMMESSA” all’esame di Stato in qualità di candidata esterna, con contestuale diniego di idoneità alla classe quinta; – del verbale dello scrutinio del -OMISSIS- e di ogni atto e giudizio valutativo, anche per singola disciplina, ad esso presupposto o connesso, ed in particolare dei verbali delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonché del verbale delle prove orali, allo stato impugnati nella misura in cui risultino lesivi; – nonché di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non compiutamente conosciuto, la cui efficacia risulti lesiva degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione all'esame di Stato come candidata esterna, con diniego di idoneità alla classe quinta, all'esito dell'esame preliminare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione all'esame di Stato e gli atti valutativi presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, che le prove dell'esame preliminare avrebbero riguardato argomenti estranei al programma individuale presentato; vizi formali nella verbalizzazione e protocollazione della deliberazione di non ammissione; nonché la tardiva comunicazione dell'esito negativo rispetto alla data di svolgimento delle prove INVALSI.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In primo luogo, non è risultata comprovata la somministrazione di quesiti estranei al programma presentato dalla candidata, essendo stata prospettata nell'impugnativa soltanto come eventuale la divergenza tra quesiti e programma individuale. In secondo luogo, i vizi formali relativi alla verbalizzazione o protocollazione della deliberazione non sono stati ritenuti idonei, allo stato, a incidere sulla valutazione finale, considerato il consistente numero di insufficienze nelle prove scritte e orali. Il giudice ha richiamato la disciplina secondo cui l'ammissione dei candidati esterni richiede il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina oggetto di prova. Infine, la tardiva comunicazione dell'esito negativo rispetto alle prove INVALSI non è stata ritenuta sufficiente a compromettere la legittimità della non ammissione, poiché il mancato superamento dell'esame preliminare rendeva comunque superfluo e inidoneo a modificare l'esito lo svolgimento delle prove successive. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Richiamato con riferimento al precedente provvedimento monocratico di rigetto dell'istanza cautelare.
art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017
L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato richiede il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sono sostenute le prove.
art. 5, comma 11, ordinanza ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026
Conferma il requisito del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna disciplina oggetto dell'esame preliminare per l'ammissione dei candidati esterni.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un giudizio scolastico di non ammissione non è assistita dal fumus boni iuris quando la dedotta estraneità delle prove rispetto al programma individuale non sia comprovata e sia prospettata soltanto in termini eventuali.
- I vizi formali della verbalizzazione o protocollazione di una deliberazione di non ammissione non comportano, allo stato cautelare, l'illegittimità dell'esito quando non risultino idonei a incidere sulla valutazione sostanziale e siano presenti numerose insufficienze nelle prove sostenute.
- Per i candidati esterni, l'ammissione all'esame di Stato richiede il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina oggetto delle relative prove; il mancato raggiungimento di tale soglia impedisce l'ammissione.
- La tardiva comunicazione dell'esito negativo dell'esame preliminare non incide, di per sé, sulla legittimità della non ammissione quando il superamento dell'esame preliminare costituisca comunque presupposto necessario e le successive prove risultino quindi inidonee a sovvertire l'esito.
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