Cassazione Penale, Ordinanza n. 17059/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono i dettagli del reato originariamente contestato né della decisione di merito impugnata, oltre al fatto che l'impugnazione riguardava la possibilità di una pronuncia di proscioglimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'8 gennaio 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato. La Corte ha rilevato che la censura era del tutto generica, perché formulata in termini astratti e priva sia delle specifiche ragioni di diritto sia dei dati di fatto necessari a sorreggere la richiesta.
Norme richiamate
Il ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione deve contenere censure specifiche e argomentate; una critica generica e astratta è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge o di carenza/mancanza di motivazione deve essere sorretta da argomenti puntuali, riferiti a specifici passaggi della decisione impugnata e ai fatti di causa; la mera formulazione di rilievi astratti non consente l'esame del motivo.
- Il motivo di ricorso che si limiti a prospettare la possibilità di un proscioglimento senza indicare le ragioni giuridiche e fattuali che lo renderebbero necessario è generico e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita dalla legge alla Cassa delle ammende.
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