Cassazione Civile, Ordinanza n. 11224/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza sul punto. Non vi è stata quindi decisione sui motivi di ricorso nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un socio di una cooperativa edilizia, per il pagamento di euro 10.000 oltre accessori, somma qualificata come contributo deliberato dal consiglio di amministrazione. Il socio proponeva opposizione al decreto; l'opposizione veniva rigettata in primo grado, ma la Corte d'appello riformava la decisione e revocava il decreto ingiuntivo. La cooperativa proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla controparte per rinuncia agli atti e all'azione, evidenziando l'intervenuto accordo transattivo tra le parti.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso consente la declaratoria di estinzione del processo quando ne ricorrano le condizioni.
In caso di estinzione per rinuncia al ricorso non si provvede sulle spese, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente intervenuta e accettata secondo le forme processuali rilevanti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte può non statuire sulle spese, secondo la disciplina applicabile richiamata nella decisione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato, se la fattispecie concreta non ne integra i presupposti.
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