Cassazione Penale, Sentenza n. 26623/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una fase esecutiva successiva al riconoscimento della continuazione tra due reati già in espiazione. La difesa del condannato aveva depositato due istanze chiedendo un sindacato sulle scelte del pubblico ministero, organo dell'esecuzione, in particolare censurando il mancato emettere di un nuovo ordine di esecuzione e il mancato riconoscimento della fungibilità. Secondo il ricorrente, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avrebbe imposto la formazione di un nuovo provvedimento di cumulo e, quindi, la rinnovazione dell'ordine di esecuzione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione può intervenire, su sollecitazione di parte, solo in chiave di controllo di legalità sulla procedura esecutiva e, se del caso, per sospendere l'ordine di esecuzione quando il pubblico ministero lo abbia emesso senza sospensione in casi in cui la legge la imponga. Nel caso concreto, però, si chiedeva di sindacare la mancata emissione di un nuovo ordine di esecuzione dopo il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata: il riconoscimento della continuazione non aveva inciso sulla concreta entità della pena da scontare ai sensi dell'art. 657, comma 4, c.p.p., poiché vanno computate solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato. Inoltre, secondo l'orientamento nomofilattico richiamato, la rideterminazione della pena in sede esecutiva non comporta l'annullamento dell'ordine di esecuzione né legittima la ripetizione della fase di sospensione; non era quindi dovuto un nuovo ordine di esecuzione e non vi era spazio per il principio di fungibilità nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Delimita il potere del giudice dell'esecuzione, che può intervenire sul controllo di legalità della procedura esecutiva e sull'eventuale sospensione dell'ordine di esecuzione nei casi previsti dalla legge.
Ai fini del computo della pena espiata, devono considerarsi solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato; il riconoscimento della continuazione non consente di imputare automaticamente alla pena residua la differenza derivante dal cumulo giuridico.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo il giudice può controllare la legalità dell'operato del pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 c.p.p., ma non può sostituirsi a quest'ultimo nella scelta di emettere un nuovo ordine di esecuzione se la legge non lo prevede.
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, quando intervenga dopo l'inizio dell'esecuzione, non comporta automaticamente la rinnovazione dell'ordine di esecuzione né la ripetizione della fase di sospensione precedente.
- La rideterminazione della pena per effetto della continuazione non determina, di per sé, che la differenza tra cumulo materiale e pena complessiva debba essere fungibilmente imputata alla pena in esecuzione; il computo ex art. 657, comma 4, c.p.p. resta limitato alle ipotesi ivi indicate.
- Quando la doglianza investe una scelta del pubblico ministero conforme alla legge, non sussiste un vizio sindacabile dal giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26427/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26429/2026 del 15/07/2026
- Sentenza penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →