Cassazione Civile, Ordinanza n. 08452/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (candidata)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale con graduatoria finale già formata. La candidata allega, da un lato, che l'amministrazione avrebbe illegittimamente scelto di non attingere alla graduatoria e di utilizzare invece dirigenza esterna, con superamento dei limiti numerici previsti; dall'altro lato, deduce che, nello scorrimento della graduatoria, sarebbe stata sopravanzata da candidati con punteggio inferiore, in violazione della previsione del bando che imponeva l'ordine di punteggio. Con il ricorso per cassazione, deduce in sostanza un motivo attinente alla giurisdizione: per la prima domanda sostiene che la giurisdizione sarebbe amministrativa, poiché si contesta una scelta discrezionale pubblicistica dell'amministrazione; per la seconda domanda sostiene invece la giurisdizione ordinaria, perché si controverte non della scelta se scorrere o meno la graduatoria, ma delle modalità tecniche di utilizzazione della graduatoria già esistente e quindi del diritto soggettivo all'assunzione.
La decisione
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso: dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda relativa alle modalità dello scorrimento della graduatoria, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia le parti alla Corte d'Appello in sede di giudice ordinario di secondo grado, poiché in primo grado non vi era stato diniego di giurisdizione ma decisione nel merito. Per il resto, rigetta il ricorso e conferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda che investe la scelta dell'amministrazione di non utilizzare la graduatoria e di ricorrere a dirigenza esterna. Le domande, essendo fondate su causae petendi distinte e non subordinate, sono decise separatamente quanto alla giurisdizione.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c.
il motivo di ricorso è stato proposto per denunciare un error in iudicando sulla giurisdizione.
art. 11, co. 3, del bando di concorso
art. 11, co. 3, del bando di concorso
la previsione del bando richiamata dalla ricorrente è letta come base dell'ordine di graduatoria secondo il punteggio, rilevante per contestare un irregolare scorrimento.
Massime di principio
- La domanda con cui il candidato contesta la scelta dell'amministrazione di non attingere alla graduatoria e di adottare invece una diversa opzione organizzativa o discrezionale attiene a un potere pubblicistico e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- La domanda con cui il candidato utilmente collocato in graduatoria deduce un irregolare scorrimento della graduatoria già esistente, senza mettere in discussione la scelta discrezionale di scorrere o meno, riguarda il diritto soggettivo all'assunzione e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il contendere ha ad oggetto solo le modalità tecniche di utilizzazione della graduatoria, la tutela non richiede l'annullamento di una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma l'accertamento del corretto ordine di scorrimento; ciò radica la giurisdizione ordinaria.
- Se le domande si fondano su causae petendi distinte e non sono tra loro subordinate, la questione di giurisdizione può essere decisa separatamente per ciascuna di esse.
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