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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08450/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (candidato)

La controversia

Entrambi i candidati avevano partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami bandito per la copertura di 15 posti presso un'agenzia regionale. Uno di essi, collocatosi in posizione utile, era stato contestato dall'altro sul presupposto che il titolo di studio posseduto non fosse equipollente a quello richiesto dal bando, con conseguente asserita illegittimità della sua ammissione e della sua assunzione. Dopo un primo giudizio amministrativo definito con declaratoria di giurisdizione amministrativa e improcedibilità del ricorso, il candidato escluso aveva adito il giudice ordinario sostenendo di non contestare più la graduatoria, ma solo l'assunzione dell'avversario. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria, qualificando la controversia come attinente alla fase privatistica dell'assunzione. In cassazione il candidato assunto ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 39 c.p.a., sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR precludesse di riproporre la questione di giurisdizione; 2) violazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 e dei principi in materia di giurisdizione, assumendo che la contestazione riguardasse in realtà la procedura concorsuale e quindi fosse riservata al giudice amministrativo, non potendo la medesima questione essere devoluta anche al giudice ordinario sotto il profilo dell'assunzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità, poiché non era stata trascritta né prodotta la sentenza del TAR da cui si assumeva derivare il giudicato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la lite investiva la legittimità dell'ammissione del candidato alla procedura concorsuale e dunque la regolarità della selezione, non la sola fase dell'assunzione. Poiché il petitum sostanziale era la contestazione di un vizio della procedura concorsuale, la giurisdizione restava del giudice amministrativo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e le parti sono state rimesse dinanzi al giudice amministrativo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate in ragione dell'andamento alterno delle varie fasi.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale norma sul giudicato sostanziale, ma il motivo fondato su di essa è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata produzione della sentenza asseritamente passata in giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. e all'art. 39 c.p.a. a sostegno dell'eccezione di giudicato sul tema della giurisdizione; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo

  • art. 39 c.p.a.

    richiamato come parametro sul giudicato e sulle preclusioni processuali; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    interpretato nel senso che la giurisdizione ordinaria riguarda il diritto all'assunzione nella fase successiva alla conclusione della procedura, mentre la contestazione della legittimità dell'ammissione alla selezione resta devoluta al giudice amministrativo

  • art. 127, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 3 del 1957

    richiamato come norma che consente di qualificare come vizio proprio dell'assunzione la carenza del titolo in ipotesi di mendacio o falsa attestazione, distinta dalla mera contestazione dell'originaria legittimazione alla partecipazione al concorso

  • art. 2, comma 1, lett. d, L. 421/1992

    richiamato in collegamento con l'art. 69 d.lgs. 165/2001 per spiegare il regime di esclusione dell'effetto disapplicativo o di inefficacia in materia di pubblico impiego privatizzato

  • art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato quale norma di raccordo sul pubblico impiego privatizzato e sulle eccezioni al regime generale

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il discrimine di giurisdizione va individuato in base al petitum sostanziale: se la domanda investe la legittimità della procedura concorsuale, la giurisdizione è del giudice amministrativo; se riguarda un autonomo diritto all'assunzione già sorto dopo l'approvazione della graduatoria, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • La contestazione dell'originaria ammissione di un candidato al concorso, per asserita mancanza del titolo richiesto, è questione inerente alla regolarità della procedura selettiva e non può essere trasformata in una controversia sull'assunzione al solo fine di attrarre la giurisdizione ordinaria.
  • Il diritto all'assunzione del vincitore o dell'idoneo utile nasce soltanto dopo la conclusione legittima della procedura concorsuale; prima di tale momento, il partecipante tutela un interesse legittimo alla correttezza della selezione.
  • Il giudicato invocato a fondamento di un'eccezione processuale deve essere specificamente allegato e documentato; in difetto di trascrizione o produzione del provvedimento, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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