Cassazione Penale, Sentenza n. 28937/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso due cartelle di pagamento emesse per spese e sanzioni processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente deduceva che le cartelle si fondavano su provvedimenti cautelari incidentali inseriti nel procedimento principale, già conclusosi con sentenza assolutoria irrevocabile, sicché non potevano dar luogo a titolo esecutivo autonomo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato i principi secondo cui le spese processuali relative a procedimenti incidentali/di riesame non costituiscono titolo esecutivo autonomo, ma seguono l'esito del procedimento principale; inoltre ha riscontrato contraddittorietà e illogicità nella motivazione dell'ordinanza impugnata (la Corte di appello aveva infatti sostenuto in termini incongrui che solo uno dei procedimenti fosse incidentale e che il titolo rimanesse aggredibile nonostante il proscioglimento definitivo). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La sanzione pecuniaria e le spese processuali irrogate in sede incidentale seguono la sorte del procedimento principale e non costituiscono titolo esecutivo autonomo fino alla definizione del processo principale con esito sfavorevole per l'imputato.
Individua il giudice dell'esecuzione competente a trattare questioni relative all'esistenza e validità del titolo esecutivo; tuttavia la sua cognizione non si estende alle questioni inerenti l'ammontare delle spese che sono di competenza del giudice civile.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione per insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, utilizzato dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza costante (Sez. U e altre pronunce richiamate)
Sez. U, n. 491 del 29/09/2011; Sez. 6, n. 3399 del 30/10/1998; Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019; Sez. 3, n. 22338 del 09/03/2017; Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014; Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013
Confermano il principio che le spese processuali relative a procedimenti incidentali o di riesame non costituiscono titolo esecutivo autonomo e che il recupero presuppone la definizione sfavorevole del procedimento principale; la giurisprudenza è stata adottata per interpretare la portata dell'art. 616 e della disciplina dell'esecuzione.
Massime di principio
- Le spese processuali e le sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti incidentali o di riesame non costituiscono titolo esecutivo autonomo: l'esigibilità è subordinata all'esito del procedimento principale.
- Il giudice dell'esecuzione può sindacare l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, ma non è competente a determinare l'ammontare delle spese (quest'ultima cognizione è del giudice civile).
- Se il procedimento principale si conclude con assoluzione o proscioglimento definitivo, le cartelle di pagamento basate su provvedimenti incidentali inseriti in quel procedimento non hanno ragione d'essere e devono essere disattese/annullate.
- In Cassazione il controllo sulla motivazione è esteso: la decisione impugnata deve essere effettiva, coerente e priva di manifesta illogicità o contraddizioni interne, nonché compatibile con altri atti del processo.
- In casi analoghi, l'opponente deve documentare il nesso tra le pretese esecutive e il procedimento principale e far valere l'effetto preclusivo del giudicato assolutorio sul titolo esecutivo relativo alle spese incidentali.
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