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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28937/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso due cartelle di pagamento emesse per spese e sanzioni processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente deduceva che le cartelle si fondavano su provvedimenti cautelari incidentali inseriti nel procedimento principale, già conclusosi con sentenza assolutoria irrevocabile, sicché non potevano dar luogo a titolo esecutivo autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato i principi secondo cui le spese processuali relative a procedimenti incidentali/di riesame non costituiscono titolo esecutivo autonomo, ma seguono l'esito del procedimento principale; inoltre ha riscontrato contraddittorietà e illogicità nella motivazione dell'ordinanza impugnata (la Corte di appello aveva infatti sostenuto in termini incongrui che solo uno dei procedimenti fosse incidentale e che il titolo rimanesse aggredibile nonostante il proscioglimento definitivo). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La sanzione pecuniaria e le spese processuali irrogate in sede incidentale seguono la sorte del procedimento principale e non costituiscono titolo esecutivo autonomo fino alla definizione del processo principale con esito sfavorevole per l'imputato.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Individua il giudice dell'esecuzione competente a trattare questioni relative all'esistenza e validità del titolo esecutivo; tuttavia la sua cognizione non si estende alle questioni inerenti l'ammontare delle spese che sono di competenza del giudice civile.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento dell'impugnazione per insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, utilizzato dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza costante (Sez. U e altre pronunce richiamate)

    Sez. U, n. 491 del 29/09/2011; Sez. 6, n. 3399 del 30/10/1998; Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019; Sez. 3, n. 22338 del 09/03/2017; Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014; Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013

    Confermano il principio che le spese processuali relative a procedimenti incidentali o di riesame non costituiscono titolo esecutivo autonomo e che il recupero presuppone la definizione sfavorevole del procedimento principale; la giurisprudenza è stata adottata per interpretare la portata dell'art. 616 e della disciplina dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Le spese processuali e le sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti incidentali o di riesame non costituiscono titolo esecutivo autonomo: l'esigibilità è subordinata all'esito del procedimento principale.
  • Il giudice dell'esecuzione può sindacare l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, ma non è competente a determinare l'ammontare delle spese (quest'ultima cognizione è del giudice civile).
  • Se il procedimento principale si conclude con assoluzione o proscioglimento definitivo, le cartelle di pagamento basate su provvedimenti incidentali inseriti in quel procedimento non hanno ragione d'essere e devono essere disattese/annullate.
  • In Cassazione il controllo sulla motivazione è esteso: la decisione impugnata deve essere effettiva, coerente e priva di manifesta illogicità o contraddizioni interne, nonché compatibile con altri atti del processo.
  • In casi analoghi, l'opponente deve documentare il nesso tra le pretese esecutive e il procedimento principale e far valere l'effetto preclusivo del giudicato assolutorio sul titolo esecutivo relativo alle spese incidentali.

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