Cassazione Civile, Ordinanza n. 03482/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
Un medico veterinario iscritto all'ordine provinciale ha impugnato in cassazione la decisione del consiglio direttivo dell'ordine che gli aveva irrogato la sanzione della radiazione per plurime violazioni disciplinari: omessa iscrizione di numerosi cani all'anagrafe canina regionale in vari periodi, prosecuzione dell'esercizio professionale durante un periodo di sospensione disciplinare di sei mesi, pubblicazione su Facebook di un messaggio ritenuto ingannevole sulla possibilità di effettuare una diagnosi precoce del Coronavirus negli animali domestici, mantenimento non attivo della PEC professionale e mancato aggiornamento professionale per tre trienni. Il ricorrente ha dedotto violazioni di regole sostanziali e processuali nello svolgimento del procedimento disciplinare e l'eccessività della sanzione, sostenendo che i comportamenti contestati non avessero gravemente leso la credibilità dell'ordine di appartenenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato era una decisione amministrativa del consiglio direttivo dell'ordine, impugnabile in via ordinaria dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 221/1950; solo avverso la decisione di tale Commissione è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 68 del medesimo d.P.R. Poiché il ricorrente ha proposto ricorso diretto in cassazione contro l'atto di primo grado amministrativo, senza passare per la Commissione Centrale, l'impugnazione è stata ritenuta improponibile in questa sede. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 221/1950
attribuisce al consiglio direttivo dell'ordine professionale il potere di irrogare la sanzione disciplinare agli esercenti le professioni sanitarie, inclusi i veterinari.
art. 53 d.P.R. n. 221/1950
prevede che avverso la decisione disciplinare del consiglio direttivo debba proporsi ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
art. 68 d.P.R. n. 221/1950
consente il ricorso per cassazione solo contro la decisione della Commissione Centrale, non contro quella del consiglio direttivo.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le decisioni disciplinari adottate dall'organo competente dell'ordine professionale, quando la legge speciale prevede un rimedio amministrativo gerarchico o speciale, non sono immediatamente impugnabili per cassazione: occorre rispettare il percorso impugnatorio previsto dalla disciplina settoriale.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro il provvedimento conclusivo dell'organo speciale previsto dalla normativa applicabile; la proposizione del ricorso contro un atto privo di tale carattere rende l'impugnazione inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta invece applicabile l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti di legge.
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