Sentenza del 20/12/2016 n. 861 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Revisione di veicoli senza fatturazione, fa fede la squadratura rispetto ai tagliandi rilasciati dalla ex Motorizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza ha rilevato, per il periodo dal 1 marzo 2001 al 30 gennaio 2005, una rilevante differenza tra i tagliandi per revisioni ritirati presso la Motorizzazione, al netto di quelli riconsegnati, e le revisioni rendicontate, fatturate e accompagnate dal versamento dei contributi ministeriali. La differenza è stata quantificata in 6.292 revisioni non contabilizzate, per corrispettivi presunti pari a 195.052 euro. La società ha contestato il metodo di ricostruzione, deducendo errori nei conteggi, l'esistenza di giacenze di tagliandi e una diversa distribuzione temporale dei versamenti. Ha inoltre richiamato una presunta assoluzione penale e una consulenza tecnica svolta in quel procedimento.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento fiscale. Secondo il giudice, la squadratura complessiva tra tagliandi ritirati e revisioni contabilizzate costituiva un elemento probatorio idoneo a fondare la rettifica in aumento, mentre la società non aveva fornito documentazione certa per dimostrare né le asserite giacenze né errori tali da eliminare lo scostamento complessivo. La diversa imputazione dei versamenti alle singole annualità poteva incidere sulla distribuzione temporale delle violazioni, ma non sull'attendibilità del dato complessivo. La sentenza penale non risultava depositata né provata come definitiva e, comunque, il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice tributario. La società è stata condannata alle spese del grado d'appello, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), DPR 600/1973
rettifica dei redditi d'impresa sulla base di presunzioni qualificate e di elementi desunti dall'ispezione della contabilità
La norma consente la rettifica dei componenti positivi quando gli elementi acquisiti, anche mediante controlli esterni e ricostruzioni induttive, evidenziano l'incompletezza o l'inesattezza della contabilità. Nel caso concreto, la differenza tra tagliandi ritirati e revisioni contabilizzate è stata ritenuta sufficiente a fondare l'accertamento.
Art. 54, DPR 633/1972
rettifica delle dichiarazioni IVA sulla base di dati e notizie raccolti dall'ufficio
La ricostruzione dei corrispettivi non fatturati è stata utilizzata per determinare un maggior volume d'affari e una maggiore IVA dovuta.
Art. 25, D.Lgs. 446/1997
È stato richiamato per la determinazione del maggior valore della produzione rilevante ai fini IRAP conseguente ai maggiori ricavi accertati.
Art. 5, D.Lgs. 218/1997
invito al contribuente per l'eventuale definizione mediante accertamento con adesione
L'Ufficio ha convocato la società per tentare l'accertamento con adesione, ma il procedimento si è concluso negativamente.
Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2013, n. 15190
Il giudice tributario non è automaticamente vincolato dalle conclusioni di una sentenza penale, anche se definitiva, ma deve valutarne il contenuto insieme agli altri elementi di prova presenti nel processo tributario.
Massime di principio
- Quando esiste una differenza rilevante tra i documenti o contrassegni ritirati da un ente pubblico e le operazioni contabilizzate dal contribuente, tale squadratura può costituire, anche da sola, una presunzione grave e idonea a sostenere un accertamento fiscale.
- Le contestazioni basate su errori di singoli conteggi o sulla diversa imputazione delle operazioni alle annualità non sono sufficienti se non dimostrano che il dato complessivo dell'intero periodo è errato.
- L'eventuale esistenza di scorte, giacenze o riconsegne deve essere provata con documentazione contemporanea, analitica e verificabile; una deduzione generica non prevale sulle risultanze dei registri dell'amministrazione.
- Il contribuente deve fornire una ricostruzione alternativa completa e coerente, non limitarsi a evidenziare incongruenze parziali nei conteggi dell'Ufficio.
- Una sentenza di assoluzione penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario: deve essere prodotta, eventualmente definitiva, e valutata dal giudice insieme alle prove fiscali.
- Le stime annuali possono essere contestate se distribuiscono erroneamente le operazioni tra diversi esercizi, ma una distribuzione errata non elimina necessariamente la maggiore evasione complessiva accertata per l'intero periodo.
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