Ordinanza n. 36/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 3109/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, n. 3109/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. A sostegno dell'istanza cautelare ha dedotto che, ove non sospesa, la sentenza avrebbe potuto costituire un «pericoloso precedente» rispetto ad altre fattispecie identiche già pendenti in primo grado tra le medesime parti.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare perché l'appellante non ha indicato alcun pregiudizio irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza di primo grado. La prospettata possibilità che la sentenza costituisca un precedente per altri giudizi pendenti e che il primo giudice reiteri l'orientamento già assunto è stata ritenuta eccentrica rispetto all'art. 98 c.p.a. e comunque estranea al presupposto cautelare, poiché non integra un pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza. L'appellante è stata condannata alla rifusione delle spese del segmento cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge ove dovuti.
Norme richiamate
La sospensione della sentenza appellata presuppone l'indicazione e la dimostrazione di pregiudizi irreparabili derivanti dalla sua esecuzione; il mero rischio che la decisione costituisca un precedente in altri giudizi non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza di primo grado appellata richiede l'allegazione di un pregiudizio irreparabile causalmente derivante dalla sua esecuzione.
- Il rischio che una sentenza amministrativa costituisca un precedente in altri giudizi, anche identici e pendenti tra le medesime parti, non integra di per sé il periculum richiesto dall'art. 98 c.p.a., perché non è un pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza.
- La mera possibilità che il giudice di primo grado reiteri un orientamento già espresso non giustifica la sospensione cautelare della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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