Sentenza del 22/05/2018 n. 6192 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Spedizione ricorso mediante servizio di posta privato - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la notificazione introduttiva effettuata tramite posta privata è inesistente. L'utilizzo di un operatore privato non ha prodotto validamente gli effetti processuali della notificazione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso introduttivo è stato notificato tramite un operatore di posta privata anziché tramite Poste Italiane s.p.a. La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali a mezzo posta è stata ritenuta riservata al gestore del servizio postale universale, unico soggetto abilitato a garantire, con efficacia pubblicistica, la certezza della spedizione e della ricezione dell'atto. Di conseguenza, la notificazione eseguita mediante posta privata è stata qualificata come inesistente, e non come mera irregolarità sanabile.
Norme richiamate
Art. 4, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 261/1999
La disciplina del servizio postale universale attribuisce a Poste Italiane s.p.a. le attività riservate connesse alle notificazioni a mezzo posta, in ragione delle garanzie pubblicistiche richieste.
Art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina le comunicazioni e notificazioni nel processo tributario, imponendo il rispetto delle modalità previste per la valida instaurazione del giudizio.
Art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992
Prevede le modalità di proposizione del ricorso tributario e, letto insieme alle norme sulle notificazioni, richiede che la notifica dell'atto introduttivo sia eseguita secondo modalità legalmente idonee.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo deve essere effettuata tramite il gestore del servizio postale universale, individuato in Poste Italiane s.p.a., quando si applica la disciplina esaminata dalla sentenza.
- L'utilizzo di un operatore di posta privata può comportare l'inesistenza della notificazione e la conseguente inammissibilità del ricorso, non una semplice irregolarità facilmente sanabile.
- Prima di notificare un ricorso tributario occorre verificare il canale previsto dalla legge e conservare la documentazione che dimostri sia la spedizione sia la ricezione dell'atto.
- La regola riguarda la notifica postale degli atti tributari sostanziali e processuali; eventuali modalità alternative, come la notifica tramite ufficiale giudiziario o strumenti telematici abilitati, devono essere utilizzate solo se previste dalla normativa applicabile al caso concreto.
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