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Sentenza

Sentenza del 22/05/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Irap - Istanza di rimborso - Collaborazioni professionale di terzi - Quadro RE del modello unico - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione -- Legittimità del diniego - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. L’utilizzo costante e sistematico di terzi professionisti per lo svolgimento di attività connesse alla professione evidenzia un’autonoma organizzazione, anche in assenza di dipendenti o di un rapporto formale di organizzazione. La collaborazione di terzi, infatti, incrementa le capacità professionali e produttive dell’avvocato e rende dovuto il pagamento dell’IRAP.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che l’attività professionale non fosse autonomamente organizzata, anche perché non impiegava personale dipendente, e chiedeva quindi il rimborso dell’IRAP. La controversia riguardava in particolare l’utilizzo non occasionale di collaboratori e terzi professionisti per prestazioni attinenti all’esercizio dell’attività forense, nonché l’onere della prova, posto a carico del contribuente, dell’assenza del presupposto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997

    L’IRAP è dovuta quando l’attività è esercitata con autonoma organizzazione. Per il professionista, tale presupposto può sussistere anche senza dipendenti quando vi sia una collaborazione non occasionale e funzionale all’attività professionale da parte di terzi.

  • Cassazione, sentenze n. 10998/2018 e n. 11002/2018

    La collaborazione abituale di terzi professionisti può integrare il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Cassazione, sentenza n. 18749/2014

    Il contribuente che chiede il rimborso deve provare l’assenza dell’autonoma organizzazione; la valutazione deve considerare concretamente modalità e strumenti dell’attività svolta.

  • C.T.P. Rieti, sentenze n. 22/2018, n. 188/2017 e n. 297/2017

    La collaborazione sistematica di terzi nell’esercizio dell’attività professionale può giustificare l’assoggettamento all’IRAP anche in mancanza di lavoratori dipendenti.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso dell’IRAP, il professionista deve dimostrare concretamente l’assenza di un’autonoma organizzazione; non è sufficiente affermare di non avere dipendenti.
  • La collaborazione di terzi professionisti, se abituale, non occasionale e collegata alle prestazioni tipiche dell’attività, può integrare il presupposto dell’IRAP.
  • L’assenza di un contratto formale di organizzazione o di personale subordinato non esclude automaticamente l’autonoma organizzazione.
  • Nelle situazioni analoghe occorre valutare frequenza, continuità, natura e rilevanza delle collaborazioni, verificando se esse aumentino stabilmente la capacità produttiva del professionista.
  • Collaborazioni meramente occasionali o marginali potrebbero non essere sufficienti, mentre una collaborazione costante e funzionale all’attività professionale tende a rendere legittimo il pagamento dell’IRAP.

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