Sentenza del 22/05/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irap - Istanza di rimborso - Collaborazioni professionale di terzi - Quadro RE del modello unico - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione -- Legittimità del diniego - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. L’utilizzo costante e sistematico di terzi professionisti per lo svolgimento di attività connesse alla professione evidenzia un’autonoma organizzazione, anche in assenza di dipendenti o di un rapporto formale di organizzazione. La collaborazione di terzi, infatti, incrementa le capacità professionali e produttive dell’avvocato e rende dovuto il pagamento dell’IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l’attività professionale non fosse autonomamente organizzata, anche perché non impiegava personale dipendente, e chiedeva quindi il rimborso dell’IRAP. La controversia riguardava in particolare l’utilizzo non occasionale di collaboratori e terzi professionisti per prestazioni attinenti all’esercizio dell’attività forense, nonché l’onere della prova, posto a carico del contribuente, dell’assenza del presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997
L’IRAP è dovuta quando l’attività è esercitata con autonoma organizzazione. Per il professionista, tale presupposto può sussistere anche senza dipendenti quando vi sia una collaborazione non occasionale e funzionale all’attività professionale da parte di terzi.
Cassazione, sentenze n. 10998/2018 e n. 11002/2018
La collaborazione abituale di terzi professionisti può integrare il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Cassazione, sentenza n. 18749/2014
Il contribuente che chiede il rimborso deve provare l’assenza dell’autonoma organizzazione; la valutazione deve considerare concretamente modalità e strumenti dell’attività svolta.
C.T.P. Rieti, sentenze n. 22/2018, n. 188/2017 e n. 297/2017
La collaborazione sistematica di terzi nell’esercizio dell’attività professionale può giustificare l’assoggettamento all’IRAP anche in mancanza di lavoratori dipendenti.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso dell’IRAP, il professionista deve dimostrare concretamente l’assenza di un’autonoma organizzazione; non è sufficiente affermare di non avere dipendenti.
- La collaborazione di terzi professionisti, se abituale, non occasionale e collegata alle prestazioni tipiche dell’attività, può integrare il presupposto dell’IRAP.
- L’assenza di un contratto formale di organizzazione o di personale subordinato non esclude automaticamente l’autonoma organizzazione.
- Nelle situazioni analoghe occorre valutare frequenza, continuità, natura e rilevanza delle collaborazioni, verificando se esse aumentino stabilmente la capacità produttiva del professionista.
- Collaborazioni meramente occasionali o marginali potrebbero non essere sufficienti, mentre una collaborazione costante e funzionale all’attività professionale tende a rendere legittimo il pagamento dell’IRAP.
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