Sentenza del 22/05/2018 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, con i quali l'Ufficio aveva disconosciuto come non inerenti e quindi non deducibili ai fini IRES i costi sostenuti per l'affiliazione al circuito televisivo 7 Gold e per l'acquisto del relativo palinsesto. L'Ufficio riteneva indeterminato il corrispettivo contrattuale, parametrato al fatturato lordo, e considerava antieconomica l'operazione, valutando soltanto i ricavi derivanti dalla pubblicità nazionale. La contribuente ha sostenuto che il contratto fosse determinabile mediante parametri oggettivi e che i costi fossero economicamente coerenti con l'intera attività, compresi i ricavi da pubblicità locale e i vantaggi derivanti dalla visibilità nazionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto i ricorsi. In appello, invece, il giudice ha dichiarato ammissibile il gravame e lo ha accolto. Ha ritenuto che il contratto avesse un oggetto determinabile, poiché il corrispettivo era calcolato secondo percentuali applicate al fatturato lordo e ai costi, dati oggettivi risultanti dalla contabilità. Ha inoltre affermato che l'inerenza non deve essere valutata soltanto in termini quantitativi o sulla base di un'immediata correlazione tra singolo costo e singolo ricavo, ma considerando anche la funzione qualitativa, indiretta e potenziale del costo nell'ambito dell'intera attività aziendale. I costi sono stati quindi ritenuti inerenti e deducibili. Gli avvisi di accertamento sono stati annullati e l'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 8 del contratto di affiliazione al circuito 7 Gold
La Distributrice Concessionaria, a fronte della raccolta di pubblicità nazionale, corrisponderà la somma pari al 38%, calcolato sul 90% del proprio fatturato lordo, alla Concedente, la quale a sua volta corrisponderà, a fronte della fornitura del palinsesto comune la somma pari al 38%, calcolato sul 100% dei costi relativi.
La clausola è stata ritenuta sufficientemente precisa e determinabile, perché collega il corrispettivo a percentuali e a grandezze economiche oggettive, quali il fatturato lordo e i costi risultanti dalla contabilità, senza lasciare spazio ad arbitrarietà.
Legge n. 448/1998
Il riferimento ai contributi pubblici previsti dalla legge era stato utilizzato dall'Ufficio per prospettare una possibile condotta truffaldina, ma il giudice ha rilevato che tale contestazione non era stata adeguatamente provata e non incideva sulla questione dell'inerenza dei costi.
Cassazione civile, sentenza 11 gennaio 2018, n. 450
La pronuncia è stata richiamata per affermare che l'inerenza dei costi non può essere valutata con un criterio meramente quantitativo o utilitaristico. Occorre considerare, in una prospettiva complessiva e anche prospettica, il collegamento diretto o indiretto del costo con l'attività d'impresa e la sua potenziale utilità economica.
Massime di principio
- Un costo aziendale può essere inerente e deducibile anche se non produce un ricavo immediato o direttamente misurabile, purché sia ragionevolmente collegato all'attività d'impresa, anche in modo indiretto o prospettico.
- La valutazione dell'inerenza deve considerare l'operazione economica nel suo complesso e non può limitarsi al confronto isolato tra il singolo costo e una sola categoria di ricavi.
- Un contratto non è indeterminato quando il corrispettivo è calcolabile sulla base di parametri oggettivi, verificabili e ricavabili dalla contabilità, come percentuali applicate al fatturato o ai costi.
- L'antieconomicità non può essere desunta considerando soltanto alcuni ricavi o singoli segmenti dell'attività: devono essere valutati anche i benefici indiretti, i ricavi locali, la visibilità commerciale e gli effetti complessivi dell'operazione.
- Se l'Amministrazione finanziaria prospetta frode, elusione o abuso del diritto, tali contestazioni devono essere specificamente formulate e supportate da prove concrete; il semplice collegamento societario o la coincidenza degli amministratori non è sufficiente.
- In casi analoghi è utile documentare la coerenza economica dell'operazione mediante contratti, dati contabili, ricavi diretti e indiretti, margini complessivi e altri elementi che dimostrino il collegamento del costo con l'attività aziendale.
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