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Sentenza

Sentenza del 22/05/2018 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Irpef - Notifica dell'estratto di ruolo - Mancata notifica dell'atto presupposto - Impugnabilità dell'estratto di ruolo - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter impugnare l’estratto di ruolo poiché l’atto presupposto non gli era stato validamente notificato. Sebbene l’estratto di ruolo non sia espressamente indicato tra gli atti impugnabili dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, esso consente al contribuente di conoscere una pretesa tributaria specifica e individuata e costituisce una parziale ricostruzione del ruolo. La contestazione poteva quindi riguardare sia l’estratto sia l’originario atto presupposto non notificato, nonché gli ulteriori atti idonei a rendere conoscibile la pretesa.

La decisione

La domanda è stata ritenuta legittima: l’estratto di ruolo è impugnabile dinanzi al giudice tributario anche se non espressamente menzionato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Tramite tale impugnazione il contribuente può contestare anche l’atto presupposto non notificato e la stessa esistenza o validità della pretesa tributaria, purché essa sia sufficientemente individuata. L’esito è quindi favorevole al contribuente sotto il profilo dell’ammissibilità della tutela.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    L’elencazione degli atti impugnabili non esclude la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo quando esso consenta al contribuente di conoscere una pretesa tributaria concreta e determinata.

  • Art. 10 del D.P.R. n. 602/1973

    La disciplina del ruolo e della riscossione deve essere interpretata in modo da garantire al contribuente la possibilità di contestare una pretesa tributaria effettivamente portata a sua conoscenza.

Massime di principio

  • Un contribuente può impugnare l’estratto di ruolo quando da esso apprende per la prima volta l’esistenza di una pretesa tributaria specifica, anche se l’estratto non è formalmente incluso nell’elenco degli atti impugnabili.
  • La mancata o invalida notifica dell’atto presupposto può essere contestata insieme all’atto successivo attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa.
  • È sufficiente che l’atto, anche se non formalmente autoritativo, renda conoscibile una pretesa tributaria concreta, individuata e riferibile al contribuente.
  • L’impugnabilità non comporta automaticamente l’annullamento del debito: il giudice deve verificare nel merito la validità della pretesa, la regolarità delle notifiche e gli eventuali termini di prescrizione o decadenza.

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