Sentenza del 22/05/2018 n. 11 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Imposte sui redditi - imposta sostitutiva di cui all'art. 7 della legge 448/2001 - pagamento integrale effettuato da uno dei comproprietari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava l’efficacia, nei confronti della contribuente, della rivalutazione di un terreno edificabile effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001, poiché l’imposta sostitutiva del 4% sull’intero valore risultante dalla perizia era stata versata integralmente da un altro comproprietario, il fratello. Secondo l’Ufficio, l’imposta sostitutiva avrebbe mantenuto natura personale, richiedendo pagamenti distinti da parte di ciascun comproprietario, con indicazione dei rispettivi codici fiscali nel modello F24. L’Agenzia sosteneva inoltre che, trattandosi di bene acquisito per successione, il valore rilevante ai fini fiscali fosse quello dichiarato in successione e che il pagamento effettuato dal fratello non producesse effetti nei confronti della contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Aosta ha rigettato integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Il Collegio ha ritenuto che il pagamento integrale dell’imposta sostitutiva calcolata sull’intero valore del bene rivalutato perfezioni la rivalutazione per tutti i comproprietari, indipendentemente da chi abbia materialmente effettuato il versamento. Non è stato ravvisato alcun danno erariale, poiché l’intero valore del terreno era stato assoggettato all’imposta sostitutiva e non residuava materia imponibile IRPEF. L’Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del grado di appello, liquidate in euro 4.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 4%, applicabile alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
La norma consente di rideterminare fiscalmente il valore del terreno mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva. Secondo la CTR, quando il pagamento è effettuato sull’intero valore del bene in comunione, la rivalutazione produce effetti per tutti i comproprietari, anche se il versamento è materialmente eseguito da uno solo.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III
Le disposizioni relative ai versamenti tramite modello F24 non sono state ritenute idonee a imporre, quale condizione di efficacia della rivalutazione, distinti versamenti individuali da parte di ciascun comproprietario.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 81/2002
L’Agenzia l’ha richiamata per sostenere la natura personale dell’imposta sostitutiva e la necessità di versamenti riferibili ai singoli contribuenti; tale interpretazione non è stata condivisa dalla CTR nel caso concreto.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013, punto 4.3
È stata richiamata a sostegno della possibilità di riconoscere la rivalutazione anche al comproprietario la cui quota è compresa nella rivalutazione complessiva, senza che siano decisive le formalità contestate dall’Ufficio.
Massime di principio
- Quando un bene è posseduto in comproprietà e l’imposta sostitutiva viene calcolata e versata sull’intero valore risultante dalla perizia, la rivalutazione può produrre effetti per tutti i comproprietari, anche se il pagamento è materialmente effettuato da uno solo.
- La natura sostitutiva dell’imposta e la sua aliquota fissa possono escludere che essa venga trattata, ai fini della rivalutazione, come un’imposta personale progressiva collegata esclusivamente al singolo contribuente.
- L’Amministrazione finanziaria non dovrebbe negare la rivalutazione per mere irregolarità formali nei codici fiscali o nella ripartizione dei versamenti quando l’intera imposta dovuta sul bene è stata effettivamente pagata e non sussiste alcun pregiudizio per l’Erario.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, è comunque opportuno documentare la volontà di tutti i comproprietari, la perizia riferita all’intero bene, la corretta determinazione dell’imposta e i rapporti interni relativi al pagamento effettuato da uno solo.
- La decisione riguarda specificamente la rivalutazione dei terreni ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001 e non implica automaticamente che ogni imposta personale o ogni agevolazione fiscale riferita a un bene comune produca effetti per tutti i comproprietari.
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