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Sentenza

Sentenza del 22/05/2018 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a un atto di costituzione di una servitù di metanodotto su terreni agricoli, necessaria per l'installazione di un gasdotto. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto una maggiore imposta applicando l'aliquota ordinaria del 15% su una base imponibile di 1.550,00 euro, mentre la società sosteneva che dovesse applicarsi l'aliquota ridotta dell'8% prevista per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento su beni immobili. L'Ufficio riteneva che il termine "trasferimento" dovesse essere interpretato in senso ampio, comprendendo anche la costituzione di servitù.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che la servitù fosse stata costituita ex novo e non trasferita da un precedente titolare. La costituzione di una servitù determina una compressione del diritto di proprietà del fondo servente a vantaggio del fondo dominante, ma non il trasferimento della titolarità di un diritto già esistente. Pertanto, l'atto non rientra nella fattispecie soggetta all'aliquota ordinaria del 15%, bensì in quella soggetta all'aliquota ridotta dell'8%. L'avviso di liquidazione è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 350,00 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, Parte prima, della Tariffa allegata al DPR 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    Aliquota ridotta dell'8% per gli atti dispositivi della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento sugli stessi.

    La Commissione ha interpretato la disposizione nel senso che gli atti costitutivi di diritti reali di godimento su immobili, inclusa la costituzione di una servitù, sono soggetti all'aliquota ridotta dell'8%.

  • Art. 1, Parte seconda, della Tariffa allegata al DPR 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    Aliquota ordinaria del 15% per gli atti di trasferimento aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze.

    La disposizione non si applica alla costituzione originaria di una servitù, perché tale operazione non comporta il trasferimento della proprietà del terreno né il trasferimento di una servitù già esistente.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 92/E/2000

    Richiamata dall'Ufficio a sostegno dell'interpretazione estensiva del termine "trasferimento", comprendente anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento; tale interpretazione non è stata accolta dalla Commissione nel caso concreto.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013, n. 18

    Richiamata dall'Ufficio per sostenere l'applicazione dell'aliquota del 15% alle servitù su terreni agricoli; la Commissione ha ritenuto prevalente la distinzione tra costituzione e trasferimento del diritto.

  • Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 16495 del 4 novembre 2003

    Il termine "trasferimento" indica gli atti che comportano il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento.

    La pronuncia distingue gli atti traslativi dagli atti costitutivi: la costituzione di una servitù non trasferisce un diritto già esistente, ma comprime il diritto del proprietario del fondo servente a vantaggio del fondo dominante.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, occorre distinguere tra trasferimento di un diritto reale già esistente e costituzione originaria di un diritto reale: la qualificazione giuridica dell'atto è determinante per individuare l'aliquota applicabile.
  • La costituzione di una servitù, anche se riguarda terreni agricoli e comporta una limitazione del diritto di proprietà, non equivale automaticamente al trasferimento della servitù o della proprietà del terreno.
  • In presenza di un atto costitutivo di servitù su un immobile, l'aliquota deve essere individuata facendo riferimento alla disciplina degli atti costitutivi di diritti reali di godimento, e non necessariamente a quella degli atti di trasferimento di terreni agricoli.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria orientano l'interpretazione dell'Ufficio, ma non prevalgono sul dato normativo e sull'interpretazione giurisprudenziale della natura effettiva dell'atto.
  • Per valutare casi analoghi è essenziale verificare il contenuto concreto dell'atto: se viene creato per la prima volta un diritto di servitù, si tratta di costituzione; se viene ceduta una servitù già esistente, si tratta di trasferimento e può trovare applicazione una diversa aliquota.

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