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Sentenza

Sentenza del 22/05/2018 n. 593 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - IRPEF - Accertamento parziale - Redditi immobiliari - Canoni di locazione - Imponibilità dei canoni contrattualmente pattuiti - Sussiste - Mancata riscossione - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento parziale emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i canoni di locazione non dovessero essere assoggettati a IRPEF perché non effettivamente riscossi a causa della morosità del conduttore, successivamente sfrattato e coinvolto in una procedura fallimentare. La ricorrente chiedeva quindi l'applicazione di un criterio di cassa, basato sugli incassi effettivi, anziché del criterio di competenza.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la tassazione dei canoni contrattualmente pattuiti anche se non riscossi. Poiché la locazione riguardava un immobile ad uso ufficio e non abitativo, il reddito doveva essere determinato secondo il criterio di competenza: l'obbligo tributario sussiste quindi anche in caso di morosità del conduttore. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento parziale con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione i redditi fondiari derivanti dalla locazione.

  • Artt. 15, 35 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Sono richiamati nella decisione per la pronuncia sul rigetto dell'appello e sulla compensazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Per le locazioni di immobili ad uso non abitativo, i canoni concorrono normalmente alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza: sono quindi imponibili anche se il conduttore non li ha effettivamente pagati.
  • La morosità del conduttore, lo sfratto e persino l'insolvenza o il fallimento non eliminano automaticamente l'obbligo fiscale sui canoni maturati in base al contratto.
  • La disciplina applicabile alle locazioni commerciali o ad uso ufficio non coincide necessariamente con quella prevista per le locazioni abitative; occorre quindi verificare la destinazione dell'immobile.
  • Per evitare o recuperare la tassazione dei canoni non riscossi possono essere rilevanti specifici presupposti e procedure previsti dalla normativa vigente, che vanno distinti dalla semplice prova dell'inadempimento del conduttore.

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