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Sentenza

Sentenza n. 642/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 10,60 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 10,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica del concorso per 10 posti di fisioterapista, con attribuzione di 10,60 punti e conseguente mancata ammissione alla prova orale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la prova pratica, gli esiti e gli atti presupposti del concorso, contestando in particolare la valutazione dei quesiti nn. 4 e 6 del questionario a risposta multipla. Con il primo motivo ha dedotto che la risposta ritenuta corretta dalla commissione per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse corretta la risposta da lei prescelta. Con il secondo motivo ha sostenuto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione per il quesito n. 6, dovesse considerarsi parimenti corretta la risposta da lei fornita, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle prescrizioni sull’anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alla riammissione e il risarcimento in forma specifica.

La decisione

Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha deciso di attribuire 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. La ricorrente ha così ottenuto un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale, con integrale soddisfazione dell’interesse azionato. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza non determinasse la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità, poiché l’amministrazione non si è limitata a rendere inutilmente controverso l’oggetto del giudizio, ma ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente: ne consegue la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerando la serialità del contenzioso, il riesame tempestivo, la specificità tecnica delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    Invocato dalla ricorrente in relazione alle prescrizioni sull’anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 9 del bando di concorso

    Individuava in 14 punti la soglia minima necessaria per l’ammissione alla prova orale; il nuovo punteggio della ricorrente ha superato tale soglia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, e non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando il comportamento o il provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione elimina integralmente l’utilità concreta perseguita mediante il ricorso, come avviene quando il candidato precedentemente escluso viene ammesso alla fase successiva della procedura concorsuale a seguito della rideterminazione del punteggio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando anche il comportamento processuale e sostanziale dell’amministrazione, la tempestività del riesame, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e il grado di definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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