Cassazione Penale, Sentenza n. 30684/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato deducendo di non aver conosciuto il processo celebrato in sua assenza per incapienza comunicativa del fratello che aveva ricevuto le notifiche presso il domicilio dichiarato (fratello affetto da deficit mentali). Ha inoltre censurato che il Tribunale avesse definito il processo nonostante il ricorrente risultasse detenuto per altra causa, il che lo avrebbe reso oggettivamente impossibilitato a partecipare. Denuncia, quindi, inosservanza dell'art. 420-bis c.p.p. e vizio di motivazione poiché non sarebbe provata la mancata conoscenza incolpevole del procedimento, e mancata verifica del giudice circa lo stato detentivo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il ricorrente era a conoscenza del procedimento (ricezione personale dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p.) e che le successive notifiche erano state regolarmente eseguite al domicilio dichiarato, ricevute da un familiare convivente qualificatosi "addetto alla casa". Non sono stati prodotti elementi concreti a dimostrare l'incapacità comunicativa del fratello o che il Tribunale fosse stato informato dello stato detentivo del ricorrente al momento della decisione. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il ricorrente si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento (art. 420-bis, comma 2 c.p.p.), e che mancassero i presupposti per la rescissione del giudicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte interpreta il comma 2 come norma che consente la celebrazione e la definizione del processo in absentia quando l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o degli atti; la valutazione richiede accertamento in fatto delle condotte e del relativo elemento psicologico, e la mera mancata ricezione non vale se l'imputato si è posto volontariamente nelle condizioni di non essere informato.
L'avviso di conclusione delle indagini notificato a mani proprie al ricorrente è stato ritenuto prova rilevante della sua conoscenza dell'esistenza del procedimento, con conseguente onere di vigilanza sugli sviluppi processuali.
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai requisiti formali del motivo di ricorso per cassazione (esposizione sintetica del motivo).
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notifica personale di atti rilevanti (es. avviso di conclusione indagini, art. 415-bis) costituisce forte presunzione di conoscenza del procedimento, imponendo all'imputato l'onere di informarsi sugli sviluppi.
- La ricezione di notifiche presso il domicilio dichiarato, anche se effettuata a familiari conviventi "addetti alla casa", può essere valutata dal giudice come indicativa della volontaria sottrazione alla partecipazione, salvo prova contraria sull'incapacità comunicativa del ricevente.
- Il ricorrente che invoca "incolpevole" mancata conoscenza deve fornire prove concrete (es. certificazioni mediche sullo stato mentale del ricevente, documentazione della detenzione non nota al giudice, prove di mancata possibilità di contatto con l'avvocato) per superare la presunzione di consapevolezza/inerzia.
- La detenzione per altra causa può costituire giustificazione dell'assenza solo se il fatto è conosciuto o adeguatamente documentato e comunicato al giudice; l'onere di informare il giudice o di dimostrare l'impossibilità oggettiva spetta al ricorrente.
- Il giudice deve compiere un accertamento di fatto sulle condotte dell'imputato (anche riguardo al coefficiente psicologico) prima di ritenere sussistente la 'volontaria sottrazione', ma non è richiesto che la legge tipizzi condotte specifiche: la valutazione è caso per caso.
- In pratica, per evitare la perdita della possibilità di impugnare, l'imputato dovrebbe mantenere contatti con il difensore nominato, verificare che il domicilio dichiarato sia idoneo a ricevere notifiche, e documentare tempestivamente eventuali impedimenti reali.
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