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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34683/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri che aveva confermato la sanzione disciplinare dell'avvertimento irrogata dal consiglio territoriale di disciplina per asserite irregolarità deontologiche. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che nel procedimento disciplinare era stato leso il diritto di difesa e il contraddittorio: nella seduta disciplinare l'organo aveva prima sentito il professionista e poi, in sua assenza, l'esponente che aveva presentato l'esposto da cui era nato il procedimento, impedendogli così di interrogarlo e di conoscere compiutamente le sue dichiarazioni. Il ricorso chiedeva quindi la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale per illegittimità della sanzione derivante dal vizio procedurale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato l'art. 12 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che impone la partecipazione dell'incolpato alla seduta disciplinare e la previa informazione della data dell'adunanza, nonché la giurisprudenza consolidata che considera lesivo del diritto di difesa il mancato rispetto del contraddittorio nella fase disciplinare professionale. Ha quindi affermato che, nel caso concreto, l'audizione dell'esponente avvenuta in assenza dell'incolpato e del difensore aveva violato il diritto di difesa, rendendo illegittima la sanzione. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce delle prove già raccolte, senza considerare l'audizione dell'esponente svolta in violazione del contraddittorio, verificando se restino comunque elementi sufficienti per accertare il fatto e applicare la sanzione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    garantisce il diritto di difesa dell'incolpato anche nel procedimento disciplinare professionale, la cui violazione comporta illegittimità della sanzione

  • art. 111 Cost.

    è richiamato quale parametro del giusto contraddittorio nel procedimento disciplinare

  • art. 12 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274

    impone che l'incolpato sia informato della seduta per la discussione e possa presentare le proprie giustificazioni, partecipando all'adunanza disciplinare

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    non si applicano ai rapporti tra organi del procedimento disciplinare professionale, sicché non operano come regole di sanatoria o regressione

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare dei geometri, l'incolpato ha diritto a essere previamente informato della data dell'adunanza e a parteciparvi, anche tramite difensore, poiché tale fase è essenziale per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
  • La mancata partecipazione dell'incolpato all'audizione del soggetto che ha presentato l'esposto, quando tale audizione avvenga nella fase decisoria o istruttoria rilevante senza possibilità di replica, integra violazione del diritto di difesa e travolge la sanzione irrogata.
  • Il vizio del procedimento disciplinare locale deve essere rilevato dal Consiglio nazionale, che annulla la decisione illegittima; non trovano applicazione, in tale ambito, le regole processualcivilistiche di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. proprie dei rapporti tra giudici.
  • Ai fini del rinvio, il giudice disciplinare di secondo grado può riesaminare gli atti e le prove già raccolte, ma deve espungere dall'apprezzamento gli elementi acquisiti in violazione del contraddittorio, verificando se residuino comunque elementi sufficienti per sostenere l'addebito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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