Cassazione Penale, Ordinanza n. 02933/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per lesioni personali pluriaggravate e detenzione illegale di arma comune da sparo. Il primo ricorrente ha censurato la riduzione della pena sostenendo l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, c.p., nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha dedotto inosservanza di legge e vizi motivazionali nella valutazione del compendio probatorio, tentando di ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha rilevato che i motivi erano aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già dato atto che l'attenuante ex art. 416-bis.1, comma 3, c.p. era stata applicata nella sua massima estensione dal primo giudice e che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato. Quanto al secondo, ha ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico e comunque diretto a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, senza individuare specifici travisamenti dei dati processuali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.
La Corte richiama la circostanza attenuante come già applicata dal giudice di merito nella sua massima estensione; il ricorso che non si confronti con tale dato è aspecifico e inammissibile.
Cassa delle ammende
versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità, è applicata la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
spese processuali
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a reiterare doglianze già superate dalla motivazione di merito.
- La censura sulla mancata applicazione o sulla misura di una circostanza attenuante è aspecifica se non considera che il giudice di merito abbia già riconosciuto l'attenuante nella massima estensione consentita.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una lettura alternativa delle prove, salvo che il ricorrente individui specifici travisamenti dei dati processuali.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per sostituire al ragionamento probatorio del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti, in assenza di vizi specifici e decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02923/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02924/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02927/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02928/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02929/2025 del 24/01/2025
- ordinanza_penale · 24 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02930/2025 del 24/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →