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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21888/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizi nella declaratoria della "recidiva reiterata": il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe applicato l'aumento per recidiva senza effettuare la duplice valutazione richiesta dalla giurisprudenza (esame dei precedenti penali e della accresciuta capacità a delinquere) e avrebbe considerato come precedenti anche condanne i cui effetti penali sono stati estinti in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, contrariamente alle Sezioni Unite (Marcianò).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse invece adeguatamente valutato la recidiva, richiamando principi di questa Corte (tra cui la necessità di verificare sia il presupposto formale sia quello sostanziale della recidiva) e applicandoli al caso concreto. Pur escludendo rilevanza, ai fini della recidiva, delle condanne i cui effetti penali sono stati estinti per positivo affidamento in prova, la Corte ha constatato l'esistenza di ulteriori e gravi precedenti non estinti tali da giustificare il riconoscimento della recidiva reiterata; inoltre ha ritenuto che non emergano elementi di ravvedimento. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen. in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.

    Norme penali che individuano il reato contestato (uso/esibizione di atto falso e violazioni connesse). Sono richiamate come titolo di imputazione ma la decisione sulla recidiva è indipendente dalla qualificazione sostanziale del nuovo reato.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente nella giurisprudenza citata: disciplina l'effetto dei precedenti penali ai fini del trattamento sanzionatorio (attenuanti/recidiva); la Corte cassa distingue tra precedenti rilevabili per le attenuanti generiche e quelli che effettivamente concorrono alla recidiva.

  • Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Principio secondo cui le condanne i cui effetti penali sono estinti in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non possono essere considerate ai fini della recidiva.

  • Sez.2 n. 4145 del 12/10/2019 (Ratto Trabucco)

    Affermato il principio che il riconoscimento della recidiva richiede la verifica di due requisiti: il presupposto formale (preesistente condanna definitiva) e il presupposto sostanziale (maggiore colpevolezza/accresciuta capacità a delinquere), valutati discrezionalmente dal giudice con motivazione non contraddittoria.

  • Sez. 5 n. 2655 del 16/10/2015; Sez. 3 n. 39550 del 04/07/2017

    Giurisprudenza richiamata per chiarire quali condanne non rilevino ai fini della recidiva (es. perdono giudiziale, sentenze che escludono punibilità per particolare tenuità, condanne estinte con esito positivo di affidamento in prova).

Massime di principio

  • Per riconoscere la recidiva il giudice deve valutare due profili distinti: (a) l'esistenza di precedenti penali definitivi anteriori al nuovo reato (presupposto formale) e (b) la sussistenza di una maggiore colpevolezza o di una accresciuta propensione a delinquere (presupposto sostanziale). Entrambi devono emergere dalla motivazione.
  • Le condanne i cui effetti penali sono estinti in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non possono essere computate ai fini della recidiva; tuttavia la presenza di altri precedenti non estinti può comunque giustificare il riconoscimento della recidiva.
  • Il fatto che il nuovo reato sia meno grave rispetto a precedenti condanne non esclude di per sé la recidiva: occorre verificare l'assenza di elementi di ravvedimento o di resipiscenza e la concreta perdurante inclinazione a delinquere.
  • In impugnazione è necessario confrontare le censure con la motivazione effettiva della pronuncia impugnata: una motivazione non contraddittoria e che applica i principi di diritto consolidati rende il ricorso per vizi di motivazione difficilmente ammissibile.
  • Nelle contestazioni sulla recidiva, per una difesa efficace conviene documentare specificamente la estinzione degli effetti penali delle condanne contestate o fornire elementi probatori del ravvedimento (es. comportamenti successivi, percorso rieducativo) per contrastare la valutazione della maggiore pericolosità sociale.

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