Cassazione Penale, Sentenza n. 26320/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione per presunta omissione da parte della Corte d'appello nel valutare un concordato sulla pena concordato tra difesa e pubblico ministero. Si allegava che, se l'accordo fosse stato esaminato e ritenuto non accoglibile, la Corte avrebbe dovuto disporre la citazione dell'imputato a dibattimento ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla riforma), non essendo stata disposta la citazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio camerale fosse stato svolto in base alle disposizioni speciali dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n.137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n.176) a seguito del rinvio dalla Cassazione, per cui non trova applicazione la disposizione del comma 3 dell'art. 599-bis nella versione anteriore al d.lgs. n.150/2022. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto che la Corte di appello avesse comunque valutato e rigettato l'accordo, esplicitandolo nel caso con l'esclusione di elementi rilevanti per la mitigazione del trattamento sanzionatorio (tra l'altro il versamento di euro 2.000 al curatore fallimentare non giustificava il riconoscimento delle attenuanti generiche). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di primo grado (pena e misure interdittive) relativa ai reati previsti dagli artt. 216, comma 1, n.2 e 223, comma 2, n.2 della legge fallimentare è stata confermata nella sostanza dal procedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen. (testo anteriore alla riforma d.lgs. n.150/2022)
Secondo la ricorrente avrebbe dovuto applicarsi il comma 3 (obbligo di citazione a dibattimento se la Corte ritiene di non poter accogliere il concordato); la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che tale previsione non fosse applicabile nel caso concreto, perché il procedimento camerale era stato instaurato sulla base di una norma speciale (art.23-bis d.l. 137/2020) a seguito del rinvio.
Norma speciale che ha regolato il giudizio camerale nel procedimento di rinvio; la sua applicazione implica che non si operi la trasformazione automatica del procedimento camerale in dibattimento ai sensi del previgente art. 599-bis, comma 3, in assenza di una richiesta tempestiva delle parti.
d.lgs. n.150 del 2022 (riforma art. 599-bis)
Citata dalla Corte come riferimento normativo rispetto al quale la ricorrente non aveva chiarito se si riferisse al testo ante o post riforma; la Corte ha dovuto considerare il testo vigente al momento dell'udienza (testo ante riforma) per la valutazione della rilevanza dell'argomentazione.
Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n.2 e art. 223, comma 2, n.2
Norme che descrivono i reati contestati all'imputata nella qualità di amministratrice e liquidatrice della società fallita; la Corte territoriale ha confermato la condanna per tali fattispecie, ritenendo non sussistenti elementi tali da attenuare il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando si propone un concordato sulla pena è essenziale indicare chiaramente la base normativa e la tempestività dell'istanza, specificando quale versione della norma (ante o post riforma) si ritiene applicabile.
- Se il giudizio camerale è instaurato in base a norme speciali (es. art. 23-bis d.l. 137/2020), le regole ordinarie del codice di procedura penale relative alla trasformazione del rito camerale in dibattimento (art. 599-bis, comma 3, nella versione previgente) possono non trovare applicazione; occorre quindi valutare la lex specialis che regola il rinvio.
- La mancata citazione a dibattimento non implica automaticamente che il giudice non abbia valutato il concordato: la Corte può valutare e rigettare l'accordo senza disporre il mutamento delle forme processuali se non sussiste obbligo normativo o non vi è richiesta tempestiva di trasformazione da parte delle parti.
- Il versamento di somme a titolo di risarcimento parziale (es. euro 2.000 al curatore) non garantisce di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice valuta la rilevanza e la sufficienza dell'atto riparatorio nel contesto complessivo del reato.
- In impugnazione in Cassazione è fondamentale argomentare con precisione la violazione di legge contestata e indicare esattamente le norme e i testi di legge rilevanti (compresa la indicazione della versione normativa applicabile), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
- Se si ritiene che il giudice non abbia valutato un elemento decisivo (es. un accordo sulla pena), è necessario dimostrare concretamente l'omissione motivazionale o processuale (ad esempio con riferimenti procedurali e temporali precisi) per evitare l'inammissibilità del ricorso.
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