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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale che ha dichiarato non valutabile la proposta di project financing per mancanza del PEF asseverato, con relativa nota di trasmissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti contestavano la deliberazione con cui il Comune aveva escluso dalla valutazione la loro manifestazione di interesse relativa all'affidamento, mediante project financing, della progettazione, esecuzione e gestione ventennale di un parcheggio. Deducevano la violazione dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, della lex specialis, dei principi di buon andamento, correttezza, legittimo affidamento, par condicio e concorrenza, nonché della disciplina sul soccorso istruttorio. Sostenevano di avere trasmesso il PEF, ma non la relativa asseverazione e la dichiarazione del soggetto asseveratore, a causa di un asserito malfunzionamento della PEC; la documentazione sarebbe stata successivamente inviata. Deducevano inoltre eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché violazione delle garanzie partecipative e dell'art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. L'avviso esplorativo richiedeva espressamente, quale elemento essenziale della proposta e requisito di ammissibilità, la presentazione entro il termine previsto del PEF asseverato da uno dei soggetti indicati dall'art. 183, comma 9, d.lgs. 50/2016. Poiché la proposta dell'ATI era priva dell'asseverazione alla scadenza del termine, essa non poteva essere valutata. La successiva trasmissione della documentazione e la data anteriore dell'asseverazione non hanno sanato l'omissione, anche perché le ricorrenti non hanno dimostrato concretamente il dedotto malfunzionamento della PEC. Il Collegio ha escluso l'applicabilità del soccorso istruttorio, rilevando che la fase preliminare del project financing non è una procedura comparativa per l'aggiudicazione di una gara, ma una fase procedimentalizzata di valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento; l'incompletezza della proposta non impone quindi l'attivazione del soccorso procedimentale. È stata altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 10-bis l. 241/1990, per la specialità della disciplina del project financing e per l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione delle proposte. La motivazione dell'atto è stata ritenuta sufficiente, essendo fondata sulla mancanza del PEF asseverato espressamente richiesta dall'avviso. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 in favore del Comune e in euro 1.000 in favore della società controinteressata, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016

    La fase preliminare del project financing è diretta alla valutazione dell'interesse pubblico alla proposta e non costituisce ancora una procedura di gara per l'aggiudicazione di una commessa; la disciplina speciale esclude l'obbligo generalizzato di soccorso procedimentale e di contraddittorio tipico delle procedure comparative.

  • art. 183, comma 9, d.lgs. 50/2016

    Il PEF deve essere asseverato da uno dei soggetti qualificati previsti dalla norma; l'asseverazione è distinta dalla valutazione amministrativa del piano e costituisce elemento essenziale della proposta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non trova applicazione nella fase preliminare del project financing, in ragione della specialità dell'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016 e della discrezionalità dell'amministrazione nella valutazione dell'interesse pubblico alla proposta.

  • artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative ordinarie non impongono, nella specifica fase preliminare del project financing, l'attivazione di un contraddittorio volto a consentire l'integrazione di una proposta priva di un elemento essenziale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di collaborazione e buona fede della pubblica amministrazione non si estende fino a consentire all'operatore economico di rimediare a una grave omissione nella trasmissione di un documento essenziale.

Massime di principio

  • Nella fase preliminare del project financing disciplinata dall'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016, l'amministrazione valuta la sussistenza di un interesse pubblico alla proposta e non procede ancora alla selezione comparativa dell'offerta migliore per l'aggiudicazione di una commessa.
  • Quando la lex specialis richiede espressamente il PEF asseverato quale elemento essenziale e requisito di ammissibilità della proposta di project financing, la sua mancata presentazione entro il termine previsto rende la proposta non valutabile.
  • L'asseverazione del PEF è un documento distinto dalla valutazione economico-finanziaria effettuata dall'amministrazione: la seconda non può sostituire la prima, poiché l'asseverazione garantisce la qualificazione finanziaria e la terzietà del soggetto asseveratore.
  • Nella fase preliminare del project financing, l'incompletezza della proposta non determina un obbligo dell'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio o il soccorso procedimentale quando manchi un elemento essenziale richiesto dalla legge o dalla lex specialis.
  • La successiva produzione di un documento essenziale non sana l'omissione verificatasi alla scadenza del termine, neppure quando il documento rechi una data anteriore, se l'operatore non dimostra concretamente che un malfunzionamento tecnico abbia impedito la tempestiva trasmissione.
  • L'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alla fase preliminare del project financing quando il contraddittorio sui motivi ostativi risulti incompatibile con la disciplina speciale e con l'ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione dell'interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRequisiti di partecipazione ed esclusionePartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSoccorso istruttorioPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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