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Sentenza

Sentenza n. 3063/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 4354/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Rigato, resa all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 34187/2023, pubblicata in data 10/04/2024, notificata in data 01/12/2024, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202508059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 4354/2024. Tale pronuncia aveva riconosciuto il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre richiesta la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo è una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito alcun chiarimento sull'esecuzione della sentenza, il Collegio ha ritenuto provata l'inottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro i successivi 90 giorni in caso di persistente inadempimento, anche eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, non ritenendone ancora sussistenti i presupposti, con riserva di una possibile successiva condanna in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma la sua applicazione presuppone la sussistenza delle condizioni valutate dal giudice; nel caso concreto è stata rinviata a un'eventuale fase successiva di persistente inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Quando il giudicato da eseguire deriva da una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e deve limitarsi all'accertamento di comportamenti omissivi o elusivi dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate sull'avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata contestazione sostanziale e l'assenza di chiarimenti consentono di accertare l'inottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente e, se necessario, di superare il dissenso di altre Amministrazioni coinvolte.
  • La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, potendo essere richiesta nuovamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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