Cassazione Penale, Sentenza n. 21626/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) violazione dell'art. 337 c.p. e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con critiche sia sull'identificazione dell'imputato come conducente del veicolo in fuga (si contesta la certezza del riconoscimento, anche alla luce di una dichiarazione del padre resa solo in sede amministrativa) sia sulla valutazione della pericolosità delle manovre poste in essere (si contesta che la sentenza si sia basata su rilievi generali del teste Falconieri anziché su descrizione di specifiche condotte pericolose); (2) violazione degli artt. 81 e 337 c.p. e mancanza di motivazione in relazione all'applicazione del concorso formale di reati: si censura l'applicazione della regola delle Sezioni Unite relativa alla resistenza a più pubblici ufficiali quando non sarebbe dimostrata la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'esistenza di più operanti a bordo della volante
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la censura sull'identificazione è stata giudicata generica rispetto alla prova del riconoscimento già noto agli operanti, e la censura sulla pericolosità è stata ritenuta generica perché priva di indicazione puntuale delle condotte pericolose. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che la decisione impugnata non ha motivato specificamente sulla questione se l'imputato fosse consapevole del numero di agenti presenti nell'abitacolo della volante, questione centrale per l'applicazione del concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81 c.p.; per tale ragione la Corte ha annullato con rinvio la sola statuizione relativa all'applicazione della pena per il concorso formale di reati e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Per il resto il ricorso è stato rigettato
Norme richiamate
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza impugnata è stata valutata alla luce di questa disposizione sia in relazione all'affermazione di responsabilità sia alla qualificazione delle condotte tenute durante la fuga
Disciplina il concorso formale di reati; la Corte ha ritenuto applicabile il principio del concorso formale quando la stessa condotta si oppone a più pubblici ufficiali, ma ha richiesto che sia motivato se l'imputato fosse consapevole della molteplicità di operanti, condizione necessaria per applicare la regola nel caso concreto
Sez. U., n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni), Rv. 273771-01
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la condotta volta ad opporsi a più pubblici ufficiali integra concorso formale di reati; la Corte di Cassazione ha ritenuto il principio applicabile anche alle ipotesi di fuga pericolosa verso più operanti, ma ha sottolineato che l'applicazione richiede una motivazione sul fatto che l'agente fosse consapevole della pluralità degli operanti
Massime di principio
- Le censure generiche in Cassazione sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione le doglianze e collegarle ai fatti probatori specifici (es. quali dichiarazioni o quali condotte siano state erroneamente valutate)
- Per l'applicazione del concorso formale di reati (art. 81 c.p.) in tema di resistenza a pubblici ufficiali è necessario che emerga, nella motivazione, la consapevolezza dell'agente di trovarsi ad opporsi a più ufficiali o incaricati: la mera esistenza di più operanti non è sufficiente senza prova o valutazione della percezione dell'imputato
- La Corte di Cassazione può annullare con rinvio limitatamente alla parte della decisione priva di motivazione sufficiente; le altre statuizioni ben motivate restano confermate
- Nella valutazione della pericolosità di condotte come la fuga in auto, la motivazione deve descrivere in modo puntuale le manovre contestate (es. percorsi contromano, sorpassi azzardati, velocità in prossimità di attraversamenti) e il nesso causale con il pericolo concreto per terzi o per gli operanti
- Quando la prova di identificazione si fonda su riconoscimenti 'a vista' da parte di operatori che già conoscevano la persona, il giudice deve spiegare perché tali elementi sono ritenuti affidabili e se dichiarazioni contrarie (es. rese in sede amministrativa) incidono o meno sulla certezza dell'identificazione
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