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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14869/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura sul trattamento sanzionatorio perché attinente a valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/04/2024. L'unico motivo dedotto censurava vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la graduazione della pena applicata dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che la doglianza riguarda profili di merito non sindacabili in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena base e dei successivi aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice, salvo ipotesi di arbitrio o manifesta illogicità. Nel caso concreto la motivazione dei giudici di merito è ritenuta sufficiente e non illogica, anche perché ha richiamato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed è stata reputata adeguata una motivazione non analitica in presenza di pena inferiore alla media edittale.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Può essere legittimamente richiamato dal giudice per assolvere l'onere motivazionale sulla determinazione della pena, valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • cod. pen.

    È richiamato in relazione ai criteri di graduazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione, rimessi alla discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base, così come gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e reato continuato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è ammesso solo quando la motivazione sia assente, apparente, arbitraria o affetta da manifesta illogicità, non già per contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione del merito.
  • L'obbligo motivazionale sulla pena può essere assolto anche con richiami sintetici ai criteri dell'art. 133 c.p. o con formule come 'pena congrua' o 'pena equa', soprattutto quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale.
  • Le censure esclusivamente rivolte alla quantificazione della pena, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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