Cassazione Penale, Ordinanza n. 28948/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per minaccia, percosse e lesione personale. Ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la decisione impugnata non avrebbe correttamente escluso tale causa. In secondo luogo, ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla particolare tenuità, ha rilevato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione adeguata valorizzando le modalità della condotta; quanto al bilanciamento delle circostanze, ha affermato che si tratta di valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo se arbitraria o manifestamente illogica, evenienza non ravvisata nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo sulla particolare tenuità del fatto sia quello sul giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche, perché la sentenza di appello era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che il giudice escluda uno dei presupposti ritenuto decisivo, purché dia adeguata motivazione.
La valutazione della tenuità del fatto deve essere compiuta considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
Il riconoscimento e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono incensurabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve effettuare una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; non è necessaria la disamina analitica di ogni singolo parametro, essendo sufficiente una motivazione che individui gli elementi ritenuti decisivi per escludere la particolare tenuità.
- La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è adeguata anche quando si fonda sull'assenza di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, se tale presupposto è ritenuto decisivo alla luce della specifica vicenda.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche è valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di manifesta illogicità, arbitrarietà o mancanza assoluta di motivazione.
- Quando la sentenza di merito spiega in modo coerente le ragioni della scelta sanzionatoria e del bilanciamento circostanziale, il ricorso che sollecita una rivalutazione del merito è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28919/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28920/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28921/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28922/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28923/2025 del 06/08/2025
- ordinanza_penale · 6 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28924/2025 del 06/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →