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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27379/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Sostiene l'erronea applicazione della norma e la violazione di norme processuali: la difesa osserva che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia nell'udienza del 07/06/2023 (iscritto a verbale) e che tale elezione avrebbe reso possibile la tempestiva notificazione del decreto di citazione; quindi la disciplina non dovrebbe essere interpretata in senso formalistico tale da impedire l'accesso al secondo grado quando il luogo per comunicare la data dell'appello risulti dagli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, per l'imputato non processato in absentia, la dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, può essere effettuata anche nel corso del primo grado, ma a condizione che sia depositata unitamente all'atto di appello o, quantomeno, compiutamente e precisamente indicata nell'intestazione dell'atto di appello. Nel caso concreto il ricorrente stesso ha ammesso che l'elezione di domicilio non era allegata all'atto di appello né richiamata nella sua intestazione; perciò l'ordinanza impugnata è confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    Richiede la dichiarazione o elezione di domicilio per l'imputato non processato in absentia; la Corte interpreta che tale dichiarazione può essere effettuata anche nel corso del primo grado ma deve essere depositata unitamente all'atto di appello o almeno indicata in modo compiuto nella intestazione dell'atto stesso, altrimenti l'appello è inammissibile.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater

    Contiene una disciplina più onerosa rispetto al comma 1-ter; la Corte esclude l'estensione analogica della normativa più gravosa prevista dal comma 1-quater al caso di cui al comma 1-ter.

  • artt. 591 e 592 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati come base procedurale per la dichiarazione di inammissibilità e per la declaratoria di esecutività della sentenza impugnata nell'ordinanza resa dalla Corte d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende quando il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a € 3.000.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati (Rv.285936-01)

    Principio affermato che la dichiarazione/elezione di domicilio può essere fatta nel corso del primo grado se depositata con l'atto di appello.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, provv. del 29/02/2024, Miraoiui Mohamed

    Specificazione jurisprudenziale che, in mancanza dell'allegazione, l'elezione deve comunque essere compiutamente e precisamente indicata nella intestazione dell'atto di appello dal difensore.

Massime di principio

  • Per l'imputato giudicato in presenza, l'elezione o dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. può essere effettuata anche durante il primo grado, ma è essenziale che sia materialmente depositata con l'atto di appello o, almeno, chiaramente e compiutamente indicata nell'intestazione dell'appello.
  • La mera menzione dell'elezione di domicilio nei verbali di udienza non sostituisce l'obbligo procedurale se l'elezione non è allegata all'appello né richiamata nella sua intestazione: l'assenza di tale allegazione/indicazione può determinare l'inammissibilità dell'appello.
  • La finalità della norma è garantire la certezza del luogo per comunicare all'imputato la data dell'appello; pertanto le esigenze sostanziali (conoscenza dell'appello) non prevalgono sull'adempimento formale richiesto se questo non viene concretamente assolto.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato per motivi procedurali, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda secondo l'art. 616 c.p.p.; la difesa deve quindi curare la completezza formale degli atti per evitare sanzioni.
  • In situazioni analoghe, la cautela difensiva suggerisce di allegare sempre la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di appello o di inserirla in modo inequivoco nell'intestazione, e di non affidarsi esclusivamente a registrazioni o annotazioni processuali del primo grado.

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