Ordinanza n. 89/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Calabria in data 15/01/2026 e notificato in pari data, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Calabria relativo all'istanza del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo. Nel corso del giudizio, con un successivo provvedimento del 30 marzo 2026, l'Amministrazione ha d'ufficio sospeso l'efficacia dell'atto impugnato, disponendo il riavvio del procedimento e la rinnovazione dell'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. La sospensione d'ufficio dell'efficacia del provvedimento impugnato e il riavvio del procedimento, conseguenti alla necessità di una rinnovata istruttoria, hanno fatto venir meno, allo stato, l'attitudine dell'atto a produrre un pregiudizio attuale nella sfera giuridica del ricorrente. Il giudice non ha definito il merito del ricorso né si è pronunciato sulla legittimità del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
La domanda cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile attuale o imminente; nel caso concreto è mancato il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta per difetto del periculum in mora quando, prima della decisione cautelare, l'Amministrazione sospende d'ufficio l'efficacia dell'atto impugnato e riavvia il procedimento per rinnovare l'istruttoria, poiché l'atto non è più idoneo, allo stato, a produrre un pregiudizio attuale nella sfera giuridica del ricorrente.
- La sospensione cautelare dell'atto amministrativo presuppone un pregiudizio attuale o imminente; se l'Amministrazione rimuove temporaneamente l'efficacia lesiva dell'atto, viene meno il requisito del periculum in mora, senza che ciò comporti una decisione sulla legittimità dell'atto nel merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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